(1) Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“5. L’esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti all’albo professionale di altre regioni o della provincia di Trento è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche e se la professione viene esercitata in rispetto dell'articolo 19 o se presso una scuola di sci.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogato.
(3) Il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“7. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica professionale di maestro di sci in altri Stati è consentito previa comunicazione preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformità alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci.”