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In vigore al: 08/03/2016

l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 21)
Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate" e della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea"

1)
Pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)

(1) La rubrica del Titolo II della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: “Titolo II Piano di settore, zone sciistiche, registro e disciplina generale delle aree sciabili attrezzate”.

(2) L’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci)

1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all’articolo 5/bis.

2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.

3. Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell’interesse della popolazione locale.

4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.”

(3) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli 5/bis e 5/ter:

“Art. 5/bis (Zone sciistiche)

1. Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all’esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2.

2. L’inclusione di un’area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all’utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all’articolo 25 della presente legge e all’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 5/ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita)

1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 2.

2. L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all’inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.”

(4) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“a) l’applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonché il procedimento da seguire;”.

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il proprietario del terreno non è responsabile né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all’interno delle zone sciistiche né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone.“

Art. 2 (Norme transitorie)

(1) Fino all’approvazione del nuovo piano di settore di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, rimangono in vigore il piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con delibera 7 giugno 2010, n. 963, nonché tutte le norme comunque connesse alla sua esecuzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) In sede di prima applicazione del registro di cui all’articolo 5/ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono inseriti tutti gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentati nei piani urbanistici comunali.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

“e) della dichiarazione del comune territorialmente competente che l’impianto è inserito nel piano urbanistico o nel registro delle piste e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5/ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. L’inserimento nel predetto registro sostituisce i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma.”

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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