(1) La dispersione delle ceneri è soggetta ad autorizzazione del comune ove essa viene effettuata, nel rispetto della volontà della persona defunta.
(2) La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero:
(3) La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:
(4) Il comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.