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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Modifiche alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 del 08.11.2010 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici

Allegato

Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici

NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE DISTRIBUTRICI – ai sensi della L.P. 07.07.2010, n. 9

1. LIMITI DI INVESTIMENTO

Il costo di allacciamento per utente, il quale viene calcolato ai sensi del D.M. 19.07.1996 e successivi provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, deve essere superiore a Euro 1.638,00 o superiore agli importi successivamente deliberati dall’„Autorità per l’energia elettrica ed il gas“.

2. NORMA „DE MINIMIS“

In caso di contributi alle imprese elettriche distributrici per il ripristino di reti colpite da calamità naturali si applica la norma „de minimis“.

La norma „de minimis“ si applica anche in caso di contributi per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione, ma solo per le spese che non riguardano lavori di scavo, costruzione di cabine e altri lavori edili.

Ciò significa che per le imprese ai sensi del Diritto dell’Unione Europea nei settori economici dell’industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) agli aiuti d’importanza minore (de-minimis).

La norma „de minimis“ non si applica ai contributi che riguardano la sostituzione o il potenziamento di linee aeree preesistenti in zone rurali, che sono diventati tecnicamente necessari a causa di nuovi allacciamenti.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L’ammontare dei contributi alle imprese elettriche distributrici per gli interventi di cui alla legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9, viene stabilito con le seguenti percentuali:

80% per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica;

50% nel caso siano colpite da calamità naturali;

30% per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

30% per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione.

I contributi integrativi sulle maggiori spese documentate vengono concessi con le stesse percentuali (articolo 9, comma 7, L.P. 30.08.1972, n. 18).

Per nuovi allacciamenti fino a 6 kW e fino ad una distanza di 1,2 km da una cabina di trasformazione esistente o da una centrale elettrica, l’utente deve versare all’impresa distributrice l’importo fisso di Euro 1.638,00 o importi maggiori o minori successivamente deliberati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Per ulteriori distanze fino a 1,2 km l’importo verrà aumentato ogni volta di Euro 1.638,00 o degli importi successivamente deliberati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

L’importo a carico dell’utente per linee con una nuova potenza di allacciamento maggiore di 6 kW viene calcolato in base ai provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

Non sono ammesse a contributo linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare energia elettrica prodotta nei propri impianti.

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi in base a programmi secondo la seguente graduatoria:

1) per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica;

2) nel caso siano colpite da calamità naturali;

3) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;

4) per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.

I presenti contributi non sono cumulabili con contributi, sovvenzioni o benefici comunque denominati richiesti od erogati per lo stesso intervento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dello Stato e dell’Unione Europea, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

Con il passaggio di proprietà degli impianti di distribuzione dall’ENEL Distribuzione S.p.A. alla Provincia di Bolzano i contributi già liquidati vanno considerati nella valutazione degli impianti stessi.

6. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono corrisposti in un’unica soluzione dopo l’accertamento di regolare esecuzione da parte dell’Ufficio Elettrificazione. Per importi di preventivo approvati superiori a Euro 500.000,00 possono tuttavia essere corrisposti anticipi fino al 50% dell’ammontare del contributo ammesso, in base a stati di avanzamento dei lavori. L’ultima rata viene corrisposta dopo l’accertamento finale della regolare esecuzione.

7. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, si applicano le disposizioni dell’art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, in quanto compatibili.

 

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