In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 181)
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 2012, n. 42.

CAPO I
Amministrazione provinciale

Art. 1 (Entrate)

(1) Le entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.230.555.796,58 euro.

(2) I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2010 in 3.368.365.922,27 euro, risultano stabiliti - per effetto delle maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2011 - in 3.351.748.038,14 euro.

(3) I residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a 3.086.635.361,35 euro, di cui 1.269.908.771,68 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2011 e 1.816.726.589,67 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2 (Spese)

(1) Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in 5.392.650.818,92 euro.

(2) I residui passivi, determinati alla chiusura dell’esercizio 2010 in 2.995.479.733,61 euro, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni amministrative e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2011 - in 2.916.406.549,30 euro.

(3) I residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a 2.972.864.989,11 euro, di cui 1.521.579.714,85 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2011 e 1.451.285.274,26 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3 (Conto di amministrazione)

(1) L'avanzo dell'esercizio finanziario 2011 di 113.770.372,24 euro risulta stabilito come segue:

 

(in euro)

Saldo di cassa

 

 

all’1.1.2011

 

-159.476.094,26

Riscossioni

 

5.495.668.473,37

 

 

5.336.192.379,11

Pagamenti

(-)

5.336.192.379,11

 

 

 

Saldo di cassa

 

 

al 31.12.2011

(-)

0,00

Residui attivi

 

3.086.635.361,35

 

 

3.086.635.361,35

Residui passivi

(-)

2.972.864.989,11

 

 

 

Avanzo dell’esercizio finanziario 2011

 

113.770.372,24

Art. 4 ( Situazione patrimoniale)

(1) La situazione patrimoniale della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 rimane stabilita come segue:

 

(in euro)

Attività finanziarie

 

 

all’1.1.2011

 

4.709.918.220,07

Aumenti

 

7.145.436.399,54

Diminuzioni

 

7.334.921.493,03

 

 

 

al 31.12.2011

 

4.520.433.126,58

 

Attività non finanziarie

 

prodotte nette

 

 

all'1.1.2011

 

7.558.071.630,67

Aumenti

 

279.742.533,95

Diminuzioni

 

260.145.185,95

 

 

 

al 31.12.2011

 

7.577.668.978,67

 

 

 

Attività non finanziarie

 

 

non prodotte nette

 

 

all'1.1.2011

 

673.796.631,75

Aumenti

 

23.702.950,63

Diminuzioni

 

56.768.223,77

 

 

 

al 31.12.2011

 

640.731.358,61

 

 

 

Passività finanziarie

 

 

all'1.1.2011

 

3.154.955.827,87

Aumenti

 

1.521.579.714,85

Diminuzioni

 

1.703.670.553,61

 

 

 

al 31.12.2011

 

2.972.864.989,11

 

 

 

Passività patrimoniali

 

 

all'1.1.2011

 

221.250.041,69

Aumenti

 

28.130.363,71

Diminuzioni

 

49.805.846,13

 

 

 

al 31.12.2011

 

199.574.559,27

 

Patrimonio netto

 

 

all'1.1.2011

 

9.565.580.612,93

 

 

 

al 31.12.2011

 

9.566.393.915,48

 

 

 

Miglioramento patrimoniale dell'esercizio 2011

 

813.302,55

Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)

(1) E' approvato il rendiconto generale della Pro- vincia per l'esercizio finanziario 2011 nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

CAPO II
Altre disposizioni

Art. 6 ( Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo l'articolo 8/quinquies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8/sexies (Primo pagamento della tassa)

1. In caso di pagamento della tassa automobilistica eseguito entro la fine del mese successivo alla prima immatricolazione del veicolo non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 21-septies e 21-octies per tardivo versamento, nè sono dovuti i relativi interessi.”

2. Dopo l'articolo 8/sexies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8/septies (Versamento cumulativo per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria)

1. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.

2. Le modalità di esecuzione del versamento cumulativo sono stabilite con decreto del Direttore della Ripartizione Finanze.”

Art. 7 (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge si applicano ai versamenti relativi ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2013.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:

“1. Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,00 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:

“2. Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 sono:

  1. le strutture ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
  2. le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, ed i casi particolari disciplinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, della stessa legge provinciale;
  3. gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:

“4. Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni possono versare una parte del gettito da riservare al marketing di destinazione direttamente ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, a condizione che rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“2. I conduttori di esercizi ricettivi, escluse le case per ferie, sono tenuti ad esporre in modo ben visibile, all’entrata o nell’atrio, il listino dei prezzi giornalieri minimi e massimi, in quanto previsti, praticati per i singoli servizi. L’indicazione dei prezzi deve essere comprensiva di ogni diritto o tassa. Su richiesta dell’amministrazione provinciale competente devono essere trasmesse tutte le informazioni sui prezzi.”

(2) I commi 3 e 4 dell’articolo 43 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono abrogati.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

“2. Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l’assessore alle finanze, su indicazione della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo. La disponibilità risultante al termine dell’esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l’utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.”

[(2) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“1. L'assunzione di anticipazioni di cassa è disposta dall'assessore provinciale alle finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria, o di altri istituti di credito, e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L’assessore provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di liquidità e sono destinate a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.”]2)

(3) Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente articolo:

“Art. 44/bis (Alto Adige risocossioni spa)

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3 possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

  1. l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;
  2. la riscossione coattiva delle entrate;
  3. le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

3. Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

4. I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.

5. Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188 - Anticipazioni di cassa – illegittimità della disposizione provinciale che la ammette senza le limitazioni previste a livello statale – divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 188 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18 che aveva sostituito l'art. 29, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, “Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura e della sanità la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/ter (Procedure per il pagamento della partecipazione alle tariffe dei servizi residenziali per anziani)

1. Nel caso dei servizi residenziali per anziani l’ente gestore del servizio provvede a richiedere il pagamento della partecipazione tariffaria prevista alle persone e agli enti obbligati ai sensi della presente legge.

2. Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti delle persone obbligate al pagamento, il comune competente per l’integrazione tariffaria ai sensi della vigente normativa anticipa gli importi sospesi all’ente gestore del servizio residenziale accreditato, al fine di garantirne la liquidità. Anche in caso di anticipazione degli importi sospesi, rimane in essere e non decade il credito dell’ente gestore del servizio nei confronti delle persone obbligate.

3. L’ente gestore del servizio segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta solerzia e restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito a queste procedure, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità. Le spese procedurali risultanti sono a carico del comune.

4. Al fine di un ottimale svolgimento delle procedure gli enti gestori dei servizi residenziali per anziani e i comuni concordano, nel quadro di una regolamentazione valida a livello provinciale, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, definendo tra l’altro quanto segue:

  1. forme di partecipazione dei comuni alle decisioni che gli enti gestori devono adottare in relazione alle procedure giudiziali e di recupero coattivo previste dal presente articolo;
  2. gli obblighi di trasmissione di documenti ed informazioni al fine dell’anticipo degli importi sospesi e della partecipazione dei comuni di cui alla lettera a);
  3. i casi nei quali l’ente gestore del servizio è tenuto a farsi carico delle spese relative alle procedure giudiziali e coattive e a restituire per intero al comune gli importi da esso anticipati;
  4. l’assunzione delle spese procedurali e l’anticipazione degli importi sospesi per le procedure in essere, per le quali non vi è ancora stata una sentenza definitiva al momento dell’entrata in vigore dell’accordo previsto dal presente comma.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, “Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma :

“2. In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale.”

Art. 14 ( Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Il comma 6/bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6/bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è ridotta di 0,5 punti percentuali”.

(2) Il comma 8 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che hanno l’unità produttiva esclusivamente nelle zone a struttura debole ai sensi dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 27 luglio 2009, n. 1958, e successive modifiche, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli ‘aiuti de minimis’.”

(3) Il comma 9 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un incremento stabile del valore della produzione netta nonché del personale applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della riduzione dell’imposta i soggetti devono avere un incremento del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente e presentare un incremento del personale nel periodo di riferimento dell’agevolazione di almeno il 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si considera incremento del personale l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale nonché la stabilizzazione dei contratti di lavoro attraverso la trasformazione di contratti a tempo determinato o di altre forme di collaborazione in contratti a tempo indeterminato.”

(4) Il comma 10 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, i soggetti che alla chiusura del singolo periodo d’imposta presentano un’incidenza delle spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 5 per cento del valore della produzione netta applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.”

(5) Il comma 11 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 i soggetti che coprono il proprio fabbisogno energetico con la produzione propria di energia da fonti rinnovabili, attraverso impianti di potenza superiore a 20 Kw, applicano l’aliquota ordinaria IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del 2,50 per cento sul valore della produzione netta realizzato nel territorio della provincia di Bolzano.”

(6) I commi 12 e 13 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 2/bis legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:

“4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli.”

(2) Alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, tabella A, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

 

Tabella A

N. 14

-

380.000,00 €

N. 15

-

110.000,00 €

N. 28

-

250.000,00 €

N. 32

+

20.000,00 €

viene aggiunto il seguente capitolo:

(06105.25)

N. 33

+

110.000,00 €

N. 48

-

20.000,00 €

N. 51

-

110.000,00 €

N. 65

+

490.000,00 €

N. 125

+

250.000,00 €

N. 126

+

22.000,00 €

N. 127

-

10.000,00 €

N. 128

-

30.000,00 €

viene aggiunto il seguente capitolo:

(19125.15)

N. 129

-

22.000,00 €

N. 130-bis viene aggiunto

-

13.500,00 €

19250-Interventi per la cooperazione:

viene aggiunto il seguente capitolo:

(19250.02)

Nr. 134

-

1.000.000,00 €

viene aggiunto il seguente capitolo:

(20205.00)

Nr. 150

-

21.325,28 €

Art. 16 ( Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16, “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2012 e bilancio triennale 2012-2014”)

(1) Allo stato di previsione delle entrate e delle spese sono apportate per l’anno finanziario 2012 le seguenti variazioni:

Entrata in aumento:

UPB 218

+

28.604.843,29 €

Spese in diminuzione:

UPB 04135

-

380.000,00 €

UPB 04140

-

110.000,00 €

UPB 05205

-

250.000,00 €

UPB 06205

-

20.000,00 €

UPB 06220

-

110.000,00 €

UPB 19115

-

10.000,00 €

UPB 19125

-

30.000,00 €

UPB 19215

-

22.000,00 €

UPB 19250

-

13.500,00 €

UPB 20205

-

1.000.000,00 €

UPB 25100

-

21.325,28 €

Spese in aumento:

UPB 02100

+

53.500,00 €

UPB 06105

+

20.000,00 €

UPB 06110

+

110.000,00 €

UPB 09140

+

490.000,00 €

UPB 18200

+

250.000,00 €

UPB 19105

+

22.000,00 €

UPB 27203

+

29.626.168,57 €

Art. 17 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionAmministrazione provinciale
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico