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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Revoca della deliberazione del 03.05.2010, n. 763

Allegato A

Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVES)

Settore

LIVES

 

Distretto

 

Assistenza domiciliare e centro diurno dell’ assistenza domiciliare

36 ore di assistenza domiciliare o presso il centro diurno dell’assistenza domiciliare all’anno per ogni persona che percepisce l’assegno di cura e non è ospitata in casa di riposo - centro di degenza;

 

l’80% delle ore di assistenza devono essere prestate presso il domicilio

 

 

Centro di assistenza diurna e assistenza diurna per anziani in case di riposo/centri di degenza

2,0 posti in centri di assistenza diurna o assistenza diurna in casa di riposo/centro di degenza ogni 100 persone inquadrate come non autosufficienti e residenti a casa nel relativo comprensorio

 

 

Pasti a domicilio/pasti mensa

4,8 pasti a persona oltre 65 anni1

 

 

Servizio socio-pedagogico

un operatore/un’operatrice³

ogni 4.500 abitanti minori ed adulti

 

un operatore/un’operatrice³

ogni 40 utenti minorenni

 

un operatore/un’operatrice²

ogni 55 utenti adulti

 

 

un operatore/un’operatrice²

per il servizio inserimento lavorativo

ogni 40.000 abitanti

agli equivalenti a tempo pieno vengono aggiunti e convertiti i costi totali per le convenzioni del Servizio socio-pedagogico (45.000 € per equivalente a tempo pieno)

Servizio di assistenza economica sociale

un operatore/un’operatrice2

ogni 1.300 domande3 annue

 

 

 

Sportello informativo sociosanitario

almeno 0,5 ed al massimo 2

unità di personale4

per distretto

 

 

Settore residenziale

 

 

Persone con disabilità,

persone affette da dipendenza e persone malate psichiche

ogni 850 abitanti dev’essere garantita l’ospitalità di una persona in una struttura5 in oppure fuori Provincia, oppure in una famiglia affidataria

 

 

Minori

ogni 240 abitanti minorenni deve essere garantita l’ospitalità di una persona minorenne in una struttura4 in oppure fuori Provincia, oppure in una famiglia affidataria

 

 

settore semiresidenziale

 

 

 

Persone con disabilità,

persone affette di dipendenza e persone malate psichiche

ogni 430 abitanti deve essere garantita l’ospitalità di una persona in una struttura5 in oppure fuori Provincia, oppure in una famiglia affidataria (affidamento a tempo parziale)

 

 

Minori

ogni 285 abitanti minorenni deve essere garantita l’ospitalità di una persona minorenne in una struttura5 in oppure fuori Provincia, oppure in una famiglia affidataria (affidamento a tempo parziale)

Modalitá di attuazione dei LIVES

- i LIVES fungono da linea di indirizzo vincolante per l’offerta di prestazioni e servizi e le relative decisioni degli enti gestori;

- i LIVES non fondano un diritto soggettivo individuale di un utente ad una determinata prestazione e posto in struttura; fondano però un’aspettativa vincolante da parte dell’ente delegante Provincia rispetto ai livelli delle prestazioni da garantire da parte degli enti gestori;

- la Provincia garantisce - considerando anche le altre fonti di finanziamento presenti – la sostenibilità finanziaria dei LIVES approvati; gli enti gestori hanno la responsabilità per l’attuazione dei LIVES attraverso un utilizzo delle risorse efficiente e mirato, anche attraverso trasferimenti da altre voci di spesa e risparmi gestionali;

- nel senso della necessaria flessibilità e della normale variazione della domanda e delle ammissioni, i singoli enti gestori hanno un margine del +/-5% sul singoli LIVES. Discrepanze maggiori sono da motivare esplicitamente sulla base del fabbisogno/della domanda. In caso di motivazioni insufficienti per una discrepanza verso il basso a partire dal periodo di finanziamento 2013 non trova applicazione o solo in parte, per il relativo anno, la percentuale del 20% di libera disponibilità dell’avanzo di gestione.

 

1 4 pasti mensa corrispondono a un pasto a domicilio

2 equivalente a tempo pieno – profilo professionale sociale – effettivamente in servizio; presso il servizio di assistenza economica sociale e lo sportello informativo sociosanitario si può inserire anche personale amministrativo con competenze sociali.

3 con riferimento al settore Assistenza economica sociale e calcolo delle tariffe: tutte le domande approvate, respinte, richiamate, archiviate; non vengono prese in considerazione quelle rinviate.

4 In base al territorio del distretto ed alla domanda. I costi di queste unità di personale vengono ripartiti al 50% tra gli enti gestori dei servizi sociali ed i comprensori sanitari. Possono essere messe a disposizione le risorse di personale o i mezzi finanziari.

5 Si tratta delle strutture elencate nell’allegato C) o D) del Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30, le quali non devono essere necessariamente situate nel territorio dell’ente gestore.

 

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