(1) Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in cinque giorni settimanali, salvo che la Giunta provinciale autorizzi l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali.”