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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare

Allegato A

Criteri per l’accesso alle prestazioni dell’assistenza domiciliare

I servizi dell’assistenza domiciliare devono attenersi ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 16 settembre 2009, n. 2780 “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi dell’assistenza domiciliare”.

Le prestazioni dell’assistenza domiciliare sono stabilite nel catalogo delle prestazioni dei servizi sociali e si attuano a livello provinciale secondo le presenti direttive.

Si rinvia inoltre alla normativa e alle ulteriori disposizioni riguardanti le prestazioni dell’assistenza domiciliare, come al decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009, n. 42 “Regolamento sui compiti e sulla formazione dell’operatore o dell’operatrice socio-assistenziale” e relative circolari.

Al/alla responsabile tecnico/a dell' assistenza domiciliare spetta la prima valutazione, la costante verifica del fabbisogno di prestazioni d’assistenza domiciliare e la decisione sull’ammontare delle ore di prestazioni domiciliari. Salvo situazioni eccezionali, ad un/a utente vengono garantite settimanalmente fino ad un massimo di 20 ore di prestazione a domicilio.

1. Criteri generali d’accesso alle prestazioni dell’assistenza domiciliare

La persona che richiede le prestazioni, in base alla valutazione professionale della responsabile tecnica o del responsabile tecnico del servizio di assistenza domiciliare, non dispone delle necessarie capacità e possibilità in riferimento alle prestazioni che richiede ed è impossibilitata ad organizzarle e realizzarle senza un sostegno esterno.

Le risorse familiari e/o extrafamiliari della persona, in base alla valutazione professionale della responsabile tecnica o del responsabile tecnico del servizio di assistenza domiciliare, non sono presenti o sono presenti in misura insufficiente; quindi la situazione della persona non può essere risolta senza il contributo dell’assistenza domiciliare (principio di sussidiarietà).

Il beneficio dell'assegno di cura, la presentazione della relativa domanda, o l’inquadramento ai fini dell’assegno di cura non costituiscono prerequisiti per l'accesso alle prestazioni dell’assistenza domiciliare.

Le persone dimoranti in una struttura residenziale non hanno diritto alle prestazioni domiciliari, ad eccezione degli utenti dei servizi di accompagnamento abitativo o di altri servizi per cui ciò è esplicitamente previsto.

2. Criteri specifici d’accesso alle prestazioni dell’assistenza domiciliare

Nel rispetto dei criteri generali di accesso, per le singole prestazioni dell’assistenza domiciliare valgono i seguenti criteri specifici d’accesso:

A. ASSISTENZA DOMICILIARE / PRESTAZIONI DOMICILIARI

Igiene personale a domicilio

La prestazione è offerta se la persona presenta delle limitazioni fisiche e/o psichiche.

La prestazione serve inoltre come supporto e sollievo alla persona che si fa abitualmente carico dell'assistenza. In caso di bisogno, rispetto all'attività di assistenza offerta, l’interessato/a è consigliato/a e accompagnato/a.

Attività socio-pedagogica e socio-geriatrica

La prestazione è offerta se la persona/la famiglia necessitano di un aiuto esterno per il mantenimento della vita familiare e domestica.

La prestazione è offerta nei casi in cui i familiari hanno bisogno di sostegno e sollievo, eventualmente anche in collaborazione con l’assistenza socio pedagogica.

Attivazione e animazione

Le prestazioni attivazione e animazione sono offerte soltanto in combinazione con le prestazioni socio-pedagogiche e socio-geriatriche e le attività di accompagnamento; i corrispondenti criteri di accesso sono pertanto quelli previsti per le rispettive prestazioni.

Cure mediche di base

Hanno accesso alla prestazione quelle persone che ne ricevono indicazione dal servizio infermieristico domiciliare; laddove le attività dell’assistenza domiciliare possono essere eseguite soltanto in virtù delle direttive o sotto la supervisione dell’infermiere o dell’infermiera.

Nei casi urgenti alla persona può essere offerta la prestazione anche in deroga al criterio di cui al punto 1, in assenza dell’infermiere/a, se si presenta un repentino aggravamento del suo stato di salute e vi è un’immediata somministrazione di medicinali con relativa necessaria prescrizione medica. Questo vale soltanto per quelle collaboratrici o quei collaboratori dell'assistenza domiciliare che in base al loro profilo professionale hanno le competenze tecniche per la somministrazione. In caso di dubbio, la collaboratrice o il collaboratore dell’assistenza domiciliare è obbligato/a a contattare immediatamente il servizio di emergenza medica.

Aiuto domestico

La prestazione è offerta di norma solo in combinazione con il sostegno socio- pedagogico e/o l'attività di assistenza, eccetto il caso in cui la persona si trovi in una situazione d’emergenza che rende indispensabile un aiuto temporaneo per la conduzione della vita domestica.

Trasporto e accompagnamento

Non sono disponibili e nemmeno organizzabili risorse familiari o extra- familiari che possono garantire il trasporto e l’accompagnamento.

Hanno diritto d’accesso le persone che a causa dell’età, di una malattia o per limitazioni fisiche e/o psichiche non sono nelle condizioni di rispettare impegni urgenti e necessari (ad es.: trasporto per visite o terapie mediche).

B. ASSISTENZA DOMICILIARE / PASTI A DOMICILIO

Pasti a domicilio

Non esistono o non possono essere organizzate risorse familiari o extra- familiari per la copertura del bisogno. Va inoltre verificato se nel circondario esiste una mensa sociale o se possono essere organizzati dei pasti senza fornitura a domicilio, e se la persona ha la possibilità di recarvisi autonomamente o in compagnia.

C. ASSISTENZA DOMICILIARE / PRESTAZIONI NEI CENTRI DIURNI

Bagno / doccia con assistenza

La prestazione è offerta se la persona presenta limitazioni fisiche e/o psichiche tali da non consentirle di occuparsi da sola della propria igiene personale e la stessa non ha nemmeno l’accesso ad idonei impianti sanitari.

Bagno / doccia senza assistenza

La prestazione è offerta quando la persona si trova in condizioni di disagio sociale tali da escludere l'accesso ad adeguati impianti sanitari e il/la responsabile tecnico/a del servizio di assistenza domiciliare valuta che sia in grado di effettuare il bagno o la doccia autonomamente.

Igiene del piede (Pedicure)

Se la persona non presenta limitazioni funzionali, l’accesso è garantito di norma a decorrere dai 70 anni d’età e nel rispetto di quanto previsto dai criteri generali di accesso di cui ai punti 1 e 2.

La prestazione è di norma offerta presso i centri diurni dell’assistenza domiciliare. La prestazione può essere offerta a domicilio solamente se la persona è limitata nella sua mobilità e l’accompagnamento nei centri diurni a cura di familiari/conoscenti non risulta possibile.

La prestazione può, in base alla valutazione professionale del/della responsabile tecnico/a dell'assistenza domiciliare, in virtù del principio di prevenzione, essere resa accessibile in casi eccezionali ed in deroga ai previsti requisiti anche a quelle persone per le quali si ritiene assolutamente necessario stabilire un primo contatto.

Servizio lavaggio biancheria

La prestazione è offerta quando la persona presenta problemi fisici, psichici o sociali e non può in base a ciò provvedere autonomamente al lavaggio della biancheria/del vestiario.

Non esistono o non possono essere organizzate risorse familiari o extra-familiari che possano garantire il lavaggio della biancheria/del vestiario.

 

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