1.1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sia l’Associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, sia le sue strutture periferiche.