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In vigore al: 08/03/2016

m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 41)
Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese

1)
Pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 4.

Art. 1 (Finalità)    delibera sentenza

(1)  Al fine di agevolare l’accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, inclusi i liberi professionisti, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi, aventi sede ed operatività prevalente nel territorio provinciale e riconosciuti dalla Provincia ai sensi della legislazione vigente.

(2)  A compimento dei processi di crescita ed aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, la Provincia persegue l’obiettivo della creazione di una unica Cooperativa di garanzia fidi sul territorio provinciale.

massimeDelibera N. 1853 del 13.07.2009 - Misure anticrisi a favore dei Confidi
massimeDelibera Nr. 4688 vom 09.12.2008 - Misure anticrisi a favore dei Confidi

Art. 2 (Requisiti delle Cooperative di garanzia fidi)   delibera sentenza

(1)  Per beneficiare dei sostegni di cui alla presente legge le Cooperative di garanzia fidi devono rispondere ai seguenti requisiti:

  1. possedere adeguati livelli di patrimonio e di fondo rischi secondo parametri stabiliti dalla Giunta provinciale;
  2. prevedere nei propri statuti la possibilità di adesione, di operatività e di rappresentanza negli organi sociali per imprese di diversi settori;
  3. sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale l’atto costitutivo, lo statuto e le sue eventuali modifiche successive;
  4. prevedere la nomina da parte dell’amministrazione provinciale di un componente effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci e di un componente con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri, se statutariamente previsto;
  5. essere dotati di assetti di governo societario, strutture tecniche e procedure operative improntati alle regole della sana e prudente gestione e dell’autonomia deliberativa nella concessione delle garanzie, nonché disporre di sistemi informativi adeguati all’operatività svolta e idonei all’assolvimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Giunta provinciale.
massimeDelibera 15 settembre 2015, n. 1047 - Approvazione nuovo statuto CONFIDI Alto Adige società cooperativa

Art. 3 (Interventi di sostegno)

(1)  Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la Provincia è autorizzata a sostenere direttamente o indirettamente l’accesso al credito delle imprese garantito dalle Cooperative di garanzia fidi attraverso i seguenti strumenti:

  1. contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi, sia ordinari che straordinari;
  2. contributi a riduzione degli interessi per le imprese che accendono finanziamenti nell’ambito di programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, garantite dalle Cooperative di garanzia fidi;
  3. contributi a riduzione delle commissioni per le garanzie richieste;
  4. contributi alle Cooperative di garanzia fidi per investimenti finalizzati al miglioramento delle procedure organizzative e per consulenze;
  5. contributi alle Cooperative di garanzia fidi, inclusi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, e nei limiti ivi previsti, per servizi di consulenza finanziaria e creditizia alle imprese entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

(2)  La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di categoria come ulteriore canale di informazione, di consulenza e di contatto con le imprese con riferimento alle prestazioni delle Cooperative di garanzia fidi.

Art. 4 (Contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi)

(1)  Al fine di sostenere lo sviluppo dell’attività di garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare, di norma con periodicità annuale, contributi ordinari al fondo rischi, commisurati ad uno o a più dei seguenti indicatori dell’attività delle Cooperative di garanzia fidi:

  1. importo delle garanzie e co-garanzie erogate distinte per tipologia contrattuale e forma di finanziamento;
  2. livello medio del rischio di credito nell’economia associato alle garanzie erogate e regole di gestione del rischio adottate dalle Cooperative di garanzia fidi;
  3. incremento del patrimonio per sottoscrizioni dei soci e incremento del numero di imprese socie, quali indicatori di rilevanza della finalità mutualistica.

(2)  La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari per integrare i fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e incorporazioni, o situazioni di crisi eccezionali che determinino un forte squilibrio tra le esposizioni per garanzie prestate e la dotazione di fondi rischi. L’erogazione dei contributi straordinari è subordinata all’approvazione da parte della Provincia di un piano di riassetto patrimoniale e organizzativo presentato dalla Cooperativa di garanzia fidi beneficiaria.

(3)  La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari o autorizzare lo svincolo di contributi a fondi rischi ordinari già concessi e non utilizzati per incrementare le riserve patrimoniali delle Cooperative di garanzia fidi ai fini dell’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

(4)  Possono beneficiare dei contributi ordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), le Cooperative di garanzia fidi organizzate a livello nazionale limitatamente a programmi di attività svolti a favore di imprese aventi sede legale e produttiva in provincia di Bolzano. Tali programmi sono oggetto di una convenzione che viene approvata dalla Giunta provinciale.

Art. 5 (Contributi a riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni)   delibera sentenza

(1)  Al fine di ridurre il costo del credito assistito dalla garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare alle imprese contributi a riduzione degli interessi e delle commissioni. I contributi sono concessi esclusivamente nell’ambito di appositi programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, quando si verificano particolari condizioni di mercato.

(2)  La Provincia può erogare altresì contributi a copertura delle commissioni di controgaranzia o di altri oneri corrisposti su operazioni di trasferimento del rischio delle garanzie o per altre forme di assicurazione del rischio di credito.

(3)  La Giunta provinciale può, attraverso apposite convenzioni, affidare in concessione alle Cooperative di garanzia fidi l’attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la loro erogazione nonché l’effettuazione dei controlli a campione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alle Cooperative di garanzia fidi convenzionate i mezzi finanziari da utilizzare per l'erogazione, anche a titolo di anticipazione, dei contributi.

massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1802 - Criteri per la concessione di contributi in conto interesse su linee di credito garantite dalla Confidi

Art. 6 (Contributi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per consulenze)

(1)  La Provincia può concedere contributi, in regime “de minimis”, nella misura massima del 60 per cento per consulenze generali - con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) - e per investimenti per l’adeguamento delle procedure organizzative ed informative delle Cooperative di garanzia fidi.

Art. 7 (Compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e metodo di calcolo degli aiuti derivanti dagli interventi delle Cooperative di garanzia fidi)

(1)  Gli aiuti alle imprese accordati dalle Cooperative di garanzia fidi sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi alimentati dai contributi provinciali di cui all’articolo 4, nonché gli aiuti accordati sotto forma di ulteriore abbattimento delle commissioni o di riduzione dei tassi di interesse saranno concessi in base ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, o ad una loro combinazione, nel rispetto delle regole sul cumulo:

  1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
  2. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come applicato dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

(2)  L’entità degli aiuti che saranno concessi sotto forma di garanzia viene calcolata secondo uno dei seguenti metodi:

  1. metodo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), del Regolamento n. 1998/2006;
  2. “metodo nazionale”, autorizzato all’Italia con decisione della Commissione europea n. 4505 del 6 luglio 2010.

Il metodo di cui alla lettera b) sarà sempre utilizzato quando gli aiuti saranno concessi in applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 8 (Disposizione transitoria)

(1)  La Provincia può erogare un apporto straordinario ai fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a fronte delle garanzie dagli stessi erogate negli anni 2009 e 2010 a valere sulle misure “anti-crisi”, in contropartita della contestuale estinzione delle contro-garanzie assunte dalla Provincia sulle operazioni di finanziamento sottostanti le suddette garanzie. L’importo e le modalità di erogazione del contributo straordinario sono determinate dalla Giunta provinciale.

Art. 9 (Criteri)  

(1)  I criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, comprese le modalità di rendicontazione, sono determinati dalla Giunta provinciale. Viene prevista anche la trasmissione elettronica dei dati all’amministrazione provinciale.

Art. 10 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. la legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifche;
  2. gli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche;
  3. l’articolo 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche;
  4. l’articolo 13 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11;
  5. la legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12;
  6. il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 11 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2012 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 15115, 19125 e 15230 del bilancio provinciale 2012, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 10.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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