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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2011, n. 441)
Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

Art. 1

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Gli impianti di cogenerazione a biomassa con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, riferito all’anno, almeno il 70 % dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica da immettere in rete. Si prescinde da questa condizione se il calore residuo viene utilizzato nuovamente per la produzione di energia elettrica nonché nel caso di impianti alimentati da biogas da digestione anaerobica. Tale efficienza complessiva è da dimostrare misurando e registrando il tipo e la quantità di energia primaria impiegata e l'energia termica ed elettrica ceduta. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la documentazione per l'approvazione del progetto secondo l’articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti."

Art. 2

(1) Dopo il comma 4 articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma 5:

„5. Impianti biogas devono osservare la distanza di almeno 200 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Questa distanza minima non si applica agli impianti biogas presso la sede di aziende agricole.”

Art.3

(1) L’articolo 3/bis comma 3 lettera d) del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito:

"d) nelle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 500 m dagli edifici residenziali."

Art. 4 (Norma transitoria)

Il presente regolamento si applica ai progetti per i quali la domanda di concessione edilizia è stata inoltrata dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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