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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 21 marzo 2011, n. 435
Criteri per la concessione di aiuti per iniziative intese a valorizzare l’agricoltura

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per iniziative intese a valorizzare l’agricoltura

1. Oggetto

1.1 Con la presente deliberazione vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per l’esecuzione di iniziative intese a valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo di cui all’articolo 4, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

2. Beneficiari

2.1 Beneficiari sono enti, associazioni con o senza personalità giuridica ed altre persone giuridiche, di seguito denominate organizzazioni, aventi una sede operativa nel territorio provinciale.

2.2 La Ripartizione provinciale Agricoltura può anche incaricare altre Ripartizioni provinciali ad eseguire le iniziative di cui al punto 3 e può delegare l’esecuzione di queste iniziative anche ad altri enti pubblici, fatte salve la normativa sugli appalti.

3. Iniziative e spese ammissibili

3.1 Sono ammessi agli aiuti le seguenti iniziative:

a) indagini e studi,

b) opuscoli e pubblicazioni nonché informazioni tecniche e scientifiche in diversi mezzi di comunicazione,

c) elaborazione di materiale audiovisivo e didattico nonché di siti web senza pubblicità propria per le ditte,

d) convegni, seminari, corsi, festivals, viaggi di studio, concorsi, visite aziendali e simili,

3.2 Vengono presi in considerazione esclusivamente le spese direttamente connesse alle iniziative di cui al punto 3.1.

4. Requisiti generali

4.1 Le iniziative agevolate devono servire all’informazione obiettiva e imparziale e possono essere utilizzate solo in via subordinata per fini pubblicitari. Initiative per fini esclusivamente pubblicitari non sono incentivabili.

4.2 Le iniziative di cui al punto 3 non possono essere svolte nel solo interesse degli associati delle organizzazioni di cui al punto 2.1 e devono essere accessibili anche ad altre persone.

5. Misura dell’aiuto

5.1 La misura dell’aiuto ammonta fino al 100 per cento delle spese ammesse a finanziamento per le iniziative che servono esclusivamente all’informazione obiettiva e imparziale.

5.2 La misura dell’aiuto ammonta fino al 70 per cento delle spese ammesse per le iniziative che servono all’informazione obiettiva e imparziale ma che vengono utilizzate in via subordinata anche per fini pubblicitari.

5.2 Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione degli aiuti alle organizzazioni che hanno presentato domanda, nella misura di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto proporzionalmente.

6. Domande

6.1. Le domande di aiuto vanno presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’esecuzione delle iniziative. Alla domanda va allegato il preventivo di spesa per l’attività programmata.

6.2 L’ufficio provinciale competente della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità delle spese preventivate e la loro congruità.

6.3 Le domande vengono approvate alle seguenti condizioni:

- idoneità del finanziamento in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività),

- adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza),

- qualità ed effetti di sinergia,

- coinvolgimento della popolazione non attiva nel settore agricolo.

7. Liquidazione dell’aiuto

7.1 La liquidazione dell’aiuto concesso avviene dietro presentazione di apposita richiesta di liquidazione, corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’organizzazione interessata attestante che le attività di cui alla domanda di aiuto sono state eseguite interamente o solo parzialmente,

- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

7.2 I documenti di spesa:

- devono essere emessi a nome dell’organizzazione richiedente,

- devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all'atto della domanda di contributo,

- devono coprire l'importo complessivo dell’aiuto concesso.

7.3 Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all'ammontare delle spese ammesse, l'importo dell’aiuto viene ricalcolato in base alle spese effettive, applicando la percentuale concessa.

8. Decadenza

8.1 Se in occasione o dopo la liquidazione dell'aiuto venga accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell'aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'aiuto, l’organizzazione interessata decade dall’aiuto e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorata degli interessi legali.

9. Controlli a campione

9.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione vengono eseguiti nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

9.2 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, o un suo delegato, dal Direttore dell'ufficio provinciale competente per l’erogazione degli aiuti e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.

9.3 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale Agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

9.4 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

 

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