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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 24 ottobre 2011, n. 1605
Revoca della delibera della Giunta provinciale del 23 novembre 2009, n. 2798 - Approvazione dei nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”

...omissis...

1) La propria deliberazione del 23 novembre 2009, n. 2798 viene revocata.

2) I nuovi criteri di applicazione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, allegati e facenti parte integrante della presente delibera (All.to A) vengono approvati.

3) I nuovi criteri saranno applicati anche per le domande giacenti e non ancora concluse nella loro istruttoria.

4) La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi e sussidi integrativi a favore delle organizzazioni turistiche

Art. 1 (Beneficiari)

(1) Le associazioni turistiche ed i consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo con personalità giuridica di diritto pubblico.

(2) I contributi per investimenti a favore di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere liquidati, anche se i beneficiari non sono proprietari esclusivi dei beni agevolati, a condizione che sussista un contratto con una durata di almeno dieci anni, dal quale risulta, che i soggetti citati beneficiano dei beni agevolati e che in osservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 5 non venga mutata la destinazione economica dei beni agevolati per il periodo di dieci anni.

Art. 2 (Presentazione delle domande)

(1) Per ogni iniziativa deve essere presentata apposita domanda. Il limite minimo d’investimento per ogni iniziativa e domanda è pari a 10.000,00 euro; sono esclusi da tale limite gli impianti elaborazione dati. Il contributo o sussidio non potrà superare l’importo massimo di 100.000,00 euro per anno. Si può prescindere da questo importo massimo, se motivato, nel caso di interventi o misure dovuti ad eventi di forza maggiore.

(2) Per ogni singola organizzazione sono ammissibili al massimo due iniziative all’anno, eccettuate iniziative da realizzarsi nell’ambito di programmi comunitari nonché iniziative comuni di almeno tre organizzazioni turistiche.

(3) Qualora vengano presentate più di due domande, quelle esuberanti possono essere ritirate dal richiedente, altrimenti la scelta è effettuata dalla ripartizione provinciale competente. Domande presentate singolarmente che tuttavia si riferiscono alla stessa iniziativa, su proposta della ripartizione provinciale competente possono essere raggruppate in una sola domanda e considerate una domanda.

Art. 3 (Ammissibilità delle iniziative)

(1) Sono ammissibili le seguenti iniziative:

  1. Costruzione, acquisto, ampliamento ed ammodernamento di locali ufficio;
  2. Arredamento di locali ufficio ed attrezzature per l’informazione;
  3. Costruzione, ampliamento, acquisto e miglioramento di strutture ed impianti come tabelloni per segnaletica, per l’informazione e tabelloni panoramici, attrezzature ed infrastrutture per manifestazioni, sentieri, piste da fondo, mezzi per la preparazione delle piste da fondo e iniziative simili;
  4. impianti d’innevamento;
  5. parchi avventura;
  6. interventi e misure dovute ad eventi di forza maggiore.

(2) Non sono ammissibili le seguenti iniziative:

  1. manutenzione ordinaria dei sentieri e delle piste da fondo;
  2. macchine da ufficio (esclusi impianti elaborazione dati) e tabelloni d’informazione sulla disponibilità di posti letto;
  3. veicoli (esclusi mezzi per la preparazione delle piste da fondo);
  4. piscine, campi da tennis, campi da gioco per bambini e relativa attrezzatura, piste ciclabili, campi di manovra per mountain-bike, padiglioni per le bande musicali e aree adibite alle feste nonché iniziative per l’abbellimento delle località;
  5. manifestazioni, prospetti e materiale pubblicitario.

Art. 4 (Ammontare dei contributi e dei sussidi)

(1) Il contributo o sussidio è concesso entro i seguenti limiti:

  1. dal 30 per cento al 90 per cento della spesa ammessa per località con meno di 300.000 pernottamenti per anno;
  2. dal 20 per cento al 80 per cento della spesa ammessa per località con oltre 300.000 pernottamenti per anno e per i consorzi turistici.

(2) Nella commisurazione dei contributi e sussidi devono essere prese in considerazione sopratutto le possibilità finanziarie rispetto alla spesa programmata nonché la misura delle assegnazioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33. Inoltre deve essere contemplata l’importanza dell’iniziativa per i compiti istituzionali del richiedente o per lo sviluppo turistico.

Art. 5 (Obblighi)

(1) La destinazione economica dei beni agevolati secondo i presenti criteri, non può essere mutata per il periodo di dieci anni. Per il medesimo periodo, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali, salvo a favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.

(2) L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca delle agevolazioni in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti, con l’aggiunta degli interessi legali.

(3) L’Assessore competente può rinunciare alla revoca del contributo, se l’inosservanza degli obblighi non è addebitabile al beneficiario ed è inevitabile.

Art. 6 (Corresponsione di acconti)

(1) La corresponsione di acconti è effettuata su apposita richiesta che dimostri la necessità dell’acconto (p. es. esposizione bancaria, pagamento anticipi a fornitori, ecc.) ed in base a fatture originali quietanzate.

(2) L’ammontare degli acconti non può superare il 50 per cento dell’ammontare del contributo concesso.

(3) La liquidazione degli acconti è disposta dall’assessore provinciale competente.

Art. 7 (Liquidazione dei contributi e sussidi)

(1) La liquidazione dei contributi e sussidi è effettuata dietro presentazione di documentazione di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa.

Art. 8 (Aumento dei contributi a favore delle organizzazioni turistiche)

(1) Il contributo di cui all’articolo 28, comma 1 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, può, sulla base di una richiesta motivata dell’organizzazione turistica interessata, dalla quale risulta che essa raggiunge, tramite misure di riorganizzazione e razionalizzazione valori di efficienza più elevati, essere aumentato al massimo dell’importo di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b).

Art. 9 (Trasferimento di contributi spettanti alle associazioni turistiche direttamente ai consorzi turistici)

(1) Tutte le associazioni turistiche associate devono deliberare in assemblea generale, con una maggioranza di due terzi, se ed in che misura i contributi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b) possono essere girati direttamente dalla Provincia al rispettivo consorzio turistico.

(2) I contributi di cui all’articolo 10 comma 1 della presente delibera possono essere girati dalla Provincia su richiesta delle singole associazioni turistiche all’assessore competente direttamente al rispettivo consorzio turistico a partire dal primo anno successivo all’assenso, tramite deliberazioni delle assemblee generali, di tutte le associazioni turistiche partecipanti al consorzio turistico medesimo.

Art. 10 (Controlli e sanzioni)

(1) Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.

(2) Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto documenti, dichiarazioni, o altri documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione stessa è stata concessa.

(3) I beneficiari sono obbligati, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

(4) Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici e dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, l’accertata violazione degli obblighi, determina la revoca del contributo con l’aggiunta degli interessi legali.

Art. 11 (Revoca)

(1) Con effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, viene revocata la seguente delibera:

delibera della Giunta provinciale 23 novembre 2009, n. 2798.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) La presente delibera si applica anche per le domande giacenti e non ancora concluse nella loro istruttoria.

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