1. L’Ufficio Beni archeologici può effettuare controlli sulla cubatura edificata e sulle superfici interessate dagli scavi anche dopo la conclusione dei lavori.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nel caso di false dichiarazioni il beneficiario del contributo è obbligato a restituire alla Provincia autonoma di Bolzano il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.