(1) L’assegnazione, l’utilizzo, il corporate design ed altri aspetti del marchio ombrello Alto Adige/Südtirol, di cui è titolare, proprietario e detentore la Provincia autonoma di Bolzano, sono disciplinati con un regolamento approvato dalla Giunta provinciale.
(2) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni del presente articolo e del regolamento. Il direttore o la direttrice può affidare tale compito ad altro ente pubblico oppure ad una società partecipata a maggioranza dalla Provincia.
(3) Fatta salva l'applicazione delle norme penali e civili, l'abusivo o l’indebito utilizzo del marchio ombrello o la violazione delle disposizioni del regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di 12 mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione.
(4) In caso di violazione grave delle disposizioni o di reiterazione delle violazioni, l'assessore provinciale competente in materia può sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva, ovvero di ulteriori violazioni, l'autorizzazione è revocata.