(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:
[“7. Nell’esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore ovvero la conservatrice dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.] 6)
8. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente del sistema provinciale di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative provinciali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
9. La limitazione di cui al comma 8 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”
[(2) Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: “, anche in caso di accertata colpa lieve e compensazione delle spese per i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché in caso di coinvolgimento, in quest’ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall’Avvocatura della Provincia”.] 7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illeggittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illeggittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.