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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 24 giugno 2008, n. 26.

CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, CONTABILITÀ, FINANZA LOCALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi")

(1)2)

(2)3)

(3)4)

2)
Sostituisce l'art. 2/bis della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
3)
Inserisce gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
4)
Inserisce l'art. 11/bis nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano")

(1)5)

(2)6)

5)
Sostituisce la lettera b) dell'art. 15, comma 2, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
6)
Ricostituisce l'art. 22 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali")

(1)7)

7)
Integra la lettera a) dell'art. 8/bis, comma 2, della L.P. 4 gennaio 2000, n. 1.

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano")

(1)8)

8)
Inserisce l'art. 54/ter nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, "Difensore civico/difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano")

(1)9)

9)
Inserisce l'art. 11/bis nella L.P. 10 luglio 1996, n. 14.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante "Disposizioni in materia di finanza locale")

(1)10)

(2)11)

10)
Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.
11)
Inserisce l'art. 7/bis nella L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante"Servizi pubblici locali")

(1)12)

(2)13)

12)
Aggiunge la lettera c) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.
13)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.

CAPO II
URBANISTICA

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante "Legge di riforma dell'edilizia abitativa")

(1)14)

(2)15)

(3)16)

(4)17)

(5) All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 35/septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, così come inserito dal comma 3 del presente articolo, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2008 con i mezzi finanziari ancora disponibili, autorizzati a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 (UPB 17205) per le finalità delle disposizioni di legge abrogate con l'articolo 48, comma 1, lettera f). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.18)

14)
Abroga l'art. 35/bis della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.
15)
Sostituisce l'art. 35/quinquies della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.
16)
Inserisce l'art. 35/septies nella L.P. 20 agosto 1972, n. 15. Vedi anche l'art. 8, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
17)
Inserisce l'art. 35/octies nella L.P. 20 agosto 1972, n. 15.
18)
Vedi l'art. 35/septies della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale")

(1)19)

(2)20)

(3)21)

(4)22)

(5)23)

(6)24)

(7)25)

(8)26)

(9)27)

(10)28)

(11)29)

(12)30)

(13)31)

(14)32)

(15)33)

(16)34)

(17)35)

(18)36)

(19)37)

(20)38)

(21)39)

(22)40)

(23)41)

(24)42)

(25)43)

(26)44)

(27)45)

(28)46)

(29)47)

(30)48)

(31)49)

(32)50)

(33)51)

(34)52)

(35)53)

(36)54)

(37)55)

(38)56)

(39)57)

(40)58)

(41)59)

19)
Sostituisce l'art. 13, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
20)
Modifica l'art. 22/bis, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
21)
Sostituisce l'art. 27, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
22)
Sostituisce l'art. 29, comma 7 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
23)
Inserisce il comma 1/bis dell'art. 30 nella L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
24)
Sostituisce l'art. 32 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
25)
Sostituisce l'art. 34, commi 2 e 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
26)
Sostituisce la lettera b) dell'art. 34/bis, comma 2 e il comma 3 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
27)
Sostituisce l'art. 36, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
28)
Sostituisce l'art. 37, comma 1/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
29)
Sostituisce l'art. 38, comma 2, punto 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
30)
Sostituisce il testo italiano dell'art. 38, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
31)
Sostituisce l'art. 40, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
32)
Sostituisce l'art. 44/bis, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
33)
Sostituisce l'art. 47, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
34)
Sostituisce la lettera c) dell'art. 49/ter, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
35)
Sostituisce l'art. 51, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
36)
Aggiunge il comma 9 nell'art. 51/ter della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
37)
Sostituisce l'art. 55, comma 1, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
38)
Sostituisce l'art. 55, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
39)
Sostituisce l'art. 66, comma 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
40)
Aggiunge il comma 5 nell'art. 73 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
41)
Sostituisce l'art. 78, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
42)
Sostituisce l'art. 79, comma 5, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
43)
Sostituisce l'art. 79, comma 14, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
44)
Aggiunge i commi 15, 16, 17 e 18 nell'art. 79 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
45)
Sostituisce l'art. 80, comma 5, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
46)
Sostituisce l'art. 85, commi 3 e 3/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
47)
Sostituisce l'art. 88, comma 1/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
48)
Sostituisce l'art. 105 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
49)
Modifica il comma 1 dell'art. 107 della L.P. 11 agosto 2007, n. 13.
50)
Sostituisce l'art. 107, comma 8, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
51)
Sostituisce l'art. 107, comma 11, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
52)
Sostituisce l'art. 107, comma 28, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
53)
Sostituisce l'art. 107, comma 29, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
54)
Aggiunge il comma 8 nell'art. 107/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
55)
Modifica l'art. 107/bis, comma 7, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
56)
Sostituisce l'art. 127, comma 3, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
57)
Sostituisce l'art. 127, commi 5, 6 e 7 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
58)
Sostituisce l'art. 128, comma 7/bis, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
59)
Modifica l'art. 128/ter, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, recante "Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante 'Legge urbanistica provinciale'")

(1)60)

(2)61)

60)
Modifica l'art. 32, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.
61)
Inserisce il comma 3/bis nell'art. 32 della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

CAPO III
ENERGIA, AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante "Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia")

(1)62)

62)
Sostituisce l'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici"

(1)63)

63)
Inserisce l'art. 17/bis nella L.P. 30 settembre 2005, n. 7.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"

(1)64)

64)
Modifica l'art. 19, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante "Disposizioni sulle acque")

(1)65)

(2)66)

(3)67)

(4)68)

(5)69)

(6)70)

(7)71)

(8)72)

(9)73)

(10)74)

(11)75)

(12)76)

(13)77)

(14)78)

(15)79)

(16)80)

(17)81)

(18)82)

(19)83)

(20)84)

(21)85)

(22)86)

(23)87)

(24)88)

(25)89)

(26)90)

(27)91)

(28) Il punto 7 dell'allegato A della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 1 della presente legge.

(29) Il punto 5 dell'allegato B della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 2 della presente legge.

(30) I punti 26, 30, 38 e 51 dell'allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 3 della presente legge.

(31) I punti 38 e 41 dell'allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 4 della presente legge.

(32) Dopo il punto 43 dell'allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il punto 44 come da allegato n. 4 della presente legge.

(33) Il punto 36 dell'allegato G della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 5 della presente legge.

(34) Il punto 18 dell'allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.

(35) Il testo italiano della nota (1) dell'allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.

(36) I punti 4 e 8 dell'allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 7 della presente legge.

(37) Dopo il punto 11 dell'allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono aggiunti i punti 12, 13, 14, 15 e 16, come da allegato n. 7 della presente legge.

(38) Il punto 2 dell'allegato M della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 8 della presente legge.

65)
Sostituisce il testo tedesco della lettera j) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
66)
Sostituisce la lettera k) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
67)
Sostituisce le lettere m) e n) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
68)
Sostituisce il testo italiano della lettera u) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
69)
Sostituisce il testo tedesco della lettera aa) dell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
70)
Aggiunge la lettera bb) nell'art. 2, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
71)
Sostituisce il testo italiano della lettera d) dell'art. 4, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
72)
Sostituisce l'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
73)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
74)
Inserisce l'art. 7/bis nella L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
75)
Sostituisce l'art. 9 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
76)
Sostituisce l'art. 13 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
77)
Sostituisce l'art. 14 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
78)
Sostituisce l'art. 16, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
79)
Abroga la lettera f) dell'art. 31, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
80)
Sostituisce l'art. 35, comma 2, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
81)
Inserisce l'art. 35/bis nella L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
82)
Sostituisce l'art. 38, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8
83)
Sostituisce l'art. 39, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
84)
Sostituisce l'art. 40, comma 3, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
85)
Sostituisce l'art. 42, comma 3, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
86)
Sostituisce la lettera g) dell'art. 44, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
87)
Sostituisce l'art. 45, commi 1 e 2, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
88)
Sostituisce la lettera a) dell'art. 46, comma 2, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
89)
Sostituisce la lettera d) dell'art. 57, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
90)
Modifica l'art. 57/bis, comma 1, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
91)
Sostituisce l'art. 57/bis, comma 3, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria")

(1) La rubrica del Capo I della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: "Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti".

(2)92)

(3)93)

(4)94)

(5) La rubrica del Capo II della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: "Impianti di combustione".

(6)95)

(7) L'art. 7/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8è abrogato.

(8)96)

(9)97)

(10)98)

(11)99)

(12)100)

(13)101)

92)
Aggiunge il comma 5 all'art. 3 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
93)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
94)
Sostituisce l'art. 6 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
95)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
96)
Sostituisce l'art. 13, comma 1, della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
97)
Sostituisce l'art. 14 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
98)
Sostituisce l'art. 17 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
99)
Sostituisce l'art. 19, comma 2, della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
100)
Sostituisce l'art. 20 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
101)
Sostituisce l'art. 21 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo")

(1)102)

(2)103)

(3)104)

(4)105)

(5)106)

(6)107)

(7)108)

(8)109)

102)
Sostituisce la lettera c) dell'art. 3, comma 1, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
103)
Sostituisce la lettera a) dell'art. 17, comma 1, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
104)
Sostituisce la lettera a) dell'art. 18, comma 1, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
105)
Sostituisce la lettera b) dell'art. 19, comma 3, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
106)
Sostituisce l'art. 20, comma 2, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
107)
Aggiunge il comma 3 all'art. 20 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
108)
Sostituisce l'art. 24 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
109)
Sostituisce le lettere e) e h) dell'art. 43, comma 1, della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41), recante"Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro")

(1) Il comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è abrogato.

CAPO IV
AGRICOLTURA, FORESTE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante "La disciplina dei ristori di campagna"9

(1)110)

110)
Sostituisce l'art. 4, comma 1, della L.P. 12 agosto 1978, n. 39, la quale è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.

Art. 19 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 , recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia")

(1)111)

(2)112)

(3)113)

(4)114)

(5)115)

(6)116)

111)
Antepone la lettera oa) alla lettera a), dell'art. 4, comma 5, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
112)
Inserisce i commi 5/bis e 5/ter nell'art. 4 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
113)
Sostituisce l'art. 19/ter della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
114)
Sostituisce l'art. 27, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
115)
Sostituisce l'art. 38, comma 4, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.
116)
Sostituisce l'art. 38/bis, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 20 (Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano")

(1)117)

(2)118)

(3)119)

(4)120)

(5)121)

(6)122)

(7)123)

117)
Sostituisce la lettera h) dell'art. 8, comma 1, della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
118)
Sostituisce la lettera p) dell'art. 8, comma 1, della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
119)
Aggiunge il comma 4 all'art. 8 della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
120)
Sostituisce la lettera h) dell'art. 9, comma 1, della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
121)
Sostituisce l'art. 13, comma 1, della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
122)
Sostituisce l'art. 14 della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.
123)
Aggiunge la cifra 8) all'art. 15, comma 1, della L.P. 17 ottobre 1981, n. 28.

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura")

(1)124)

124)
Sostituisce l'art. 5/sexies, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 22 (Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo")

(1)125)

(2)126)

(3)127)

(4)128)

(5)129)

(6)

  1. a)130)
  2. b)131)
  3. c)132)
125)
Inserisce il comma 3/bis dell'art. 4 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
126)
Inserisce l'art. 4/bis nella L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
127)
Sostituisce l'art. 5, comma 2, della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
128)
Aggiunge il comma 3 all'art. 9 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
129)
Sostituisce l'art. 11, comma 2, della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
130)
Modifica il punto 3 dell'allegato all'art. 11 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
131)
Modifica il punto 4 dell'allegato all'art. 11 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
132)
Inserisce il punto 8/bis dell'allegato all'art. 11 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante "Legge sui masi chiusi")

(1)133)

133)
Sostituisce l'art. 10, commi 5 e 6, della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16, recante "Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti")

(1)134)

134)
Inserisce il comma 2/bis nella L.P. 10 giugno 1992, n. 16.

CAPO V
LAVORI PUBBLICI, SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, TURISMO, ESERCIZI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997")

(1) La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: "Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali".

(2)135)

135)
Sostituisce l'art. 6, commi 3 e 4, della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, riportato in nota all'art. 5 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante "Classificazione delle strade di interesse provinciale")

(1)136)

136)
Sostituisce l'art. 5, comma 2, della L.P. 19 agosto 1991, n. 24.

Art. 27 (Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante "Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa")

(1)137)

(2)138)

(3) Sono abrogati gli articoli 10 e 12 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1.

137)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 8 gennaio 1993, n. 1.
138)
Sostituisce l'art. 9 della L.P. 8 gennaio 1993, n. 1.

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante "Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia")

(1) Nel comma 2 dell'articolo 1/ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, dopo le parole: "Alle imprese e alle loro associazioni" sono inserite le parole: "nonché agli enti pubblici e privati".

(2) Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1/ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, le parole: "Le imprese beneficiarie" sono sostituite con le parole: "Le imprese nonché gli enti pubblici e privati beneficiari".

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell'economia")

(1)139)

139)
Inserisce l'art. 16/bis nella L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante "Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune")

(1)140)

140)
Aggiunge il comma 7 all'art. 1 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6.

Art. 31 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate")

(1)141)

(2)142)

(3)143)

141)
Sostituisce l'art. 21/bis, comma 6/quater, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
142)
Sostituisce l'art. 21/bis, comma 6/septies, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
143)
Inserisce il comma 6/octies nell'art. 21/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 32 (Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci")

(1)144)

(2)145)

(3)146)

144)
Sostituisce l'art. 3, comma 2, della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.
145)
Sostituisce l'art. 6, comma 2, della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.
146)
Sostituisce l'art. 6, comma 5, della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, recante "Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori")

(1)147)

147)
Sostituisce l'art. 26 della L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale")

(1)148)

148)
Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 7 giugno 1982, n. 22.

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini")

(1)149)

149)
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 7 aprile 1997, n. 5.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone")

(1)150)

150)
Sostituisce l'art. 17, comma 9, della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 37 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante "Norme in materia di esercizi pubblici")

(1) L'articolo 12 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.

(2)151)

(3)152)

(4)153)

(5)154)

151)
Sostituisce l'art. 30, commi 1 e 2, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
152)
Sostituisce l'art. 31, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
153)
Sostituisce l'art. 32 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
154)
Sostituisce l'art. 33, comma 7, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 38 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale")

(1)155)

(2) L'articolo 4 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

(3)156)

(4)157)

(5)158)

(6)159)

(7)160)

(8) Il comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

155)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
156)
Sostituisce l'art. 5, comma 8, della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
157)
Sostituisce l'art. 6 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
158)
Sostituisce l'art. 7, comma 1, della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
159)
Inserisce l'art. 7/bis nella L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
160)
Sostituisce l'art. 8, commi 1, 2 e 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

CAPO VI
COMMERCIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO, UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E SCUOLA

Art. 39 (Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio")

(1)161)

(2)162)

(3)163)

161)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.
162)
Sostituisce l'art. 8, comma 2, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.
163)
Inserisce l'art. 22/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 40 (Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante "Ordinamento della formazione professionale")

(1)164)

(2)165)

164)
Aggiunge l'art. 2/bis nella L.P. 12 novembre 1992, n. 40.
165)
Inserisce l'art. 10/bis nella L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 41 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante "Diritto allo studio universitario")

(1)166)

166)
Inserisce il comma 2/bis nell'art. 19/bis della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Art. 42 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante "Consiglio scolastico provinciale")

(1)167)

(2)168)

167)
Inserisce il comma 7/bis nell'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
168)
Inserisce il comma 3/bis nell'art. 12 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

CAPO VII
SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 43 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale")

(1)169)

(2)170)

(3)171)

169)
Sostituisce l'art. 14, comma 5, della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
170)
Modifica l'art. 46, comma 4, della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
171)
Aggiunge l'art. 65/sexies nella L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 44 (Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti")

(1)172)

(2)173)

172)
Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.
173)
Sostituisce il punto 5) dell'art. 5, comma 1, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

CAPO VIII
CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 45 (Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Comune di Laives un contributo straordinario fino ad un importo massimo di 11 milioni di euro per la realizzazione di un impianto sportivo, completo delle dotazioni e delle attrezzature previste dalle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, per la pratica sportiva del calcio, anche professionale.174)175)

174)
Vedi anche l'art. 9 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
175)
Vedi anche l'art. 14, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 46 (Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio)

176)
Omissis (disposizioni finanziarie)
177)
L'art. 46, comma 1, è stato abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
178)
Sostituisce l'art. 11, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 47 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, abrogato dall'articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, all'articolo 5, commi 8 e 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, abrogati dall'articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nonché all'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(2) I titolari di cariche dirigenziali presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, di essere iscritti nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

(3) Le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Si applicano invece l'articolo 6, commi 2, 3 e 4, l'articolo 7/bis e l'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, nella versione modificata dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano inoltre a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull'opposizione.

(4) Per tutte le domande inoltrate e non ancora evase prima dell'entrata in vigore dell'articolo 11 e dell'articolo 48, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni valide al momento della presentazione della domanda. Fanno eccezione le domande per impianti fotovoltaici per i quali la normativa statale prevede tariffe incentivanti. Non sono invece escluse le domande per impianti fotovoltaici che sono state inoltrate in base a progetti europei.

Art. 48 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3;
  2. il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  3. l'articolo 3 della legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31;
  4. la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1;
  5. gli articoli 2, 5 e 6, nonché l'allegato A della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4;
  6. il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche;
  7. il comma 6 dell'articolo 2, il comma 5 dell'articolo 51/ter, il comma 4 dell'articolo 73, i commi 6 e 7 dell'articolo 107/bis e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  8. l'articolo 2/bis della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche;
  9. la lettera f) del comma 3 dell'articolo 24, nel comma 1 dell'articolo 39 le parole da: "l'amministrazione committente" fino alla fine del comma della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;
  10. il comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 49 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato n. 1 (art. 14, comma 28)179)

179)
Vedi il punto 7 dell'allegato A della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 2 (art. 14, comma 29)180)

180)
Vedi il punto 5 dell'allegato B della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 3 (art. 14, comma 30)181)

181)
Vedi i punti 26, 30, 38 e 51 dell'allegato D della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 4 (art. 14, commi 31 e 32)182)

182)
Vedi i punti 38, 41 e 44 dell'allegato E della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 5 (art. 14, comma 33)183)

183)
Vedi il punto 36 dell'allegato G della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 6 (art. 14, commi 34 e 35)184)

184)
Vedi il punto 18 e la nota (1) dell'allegato H della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 7 (art. 14, commi 36 e 37)185)

185)
Vedi i punti 4, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'allegato L della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Allegato n. 8 (art. 14, comma 38)186)

186)
Vedi il punto 2 dell'allegato M della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.v
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