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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 384 del 11.02.2008
Criteri per l'insediamento di imprese rispettivamente per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche.

Allegato
 
Criteri per l'insediamento di imprese rispettivamente per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche.
 
I presenti criteri disciplinano l'insediamento di imprese rispettivamente l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale in applicazione degli articoli di cui al capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
 
1. Beneficiari
1. Possono essere insediate od ottenere l'assegnazione di un'area in zona produttiva di interesse provinciale:

a) Le imprese industriali,

b) Le imprese artigiane,

c) Le imprese di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di esercizio dell'attività commerciale in zona produttiva,

d) Le imprese di servizio,

e) I liberi professionisti e gli altri lavoratori autonomi,

f) I consorzi, le cooperazioni, i condomini tra imprese di cui alle precedenti lettere.

2. Al fine di consentire il rinnovo del tessuto economico e qualora il progetto aziendale presentato appaia interessante e qualificante, le aree possono essere assegnate anche a soggetti di cui al comma 1 che non risultino ancora iscritti alla camera di commercio, ma che intendono esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. Presupposto per l'insediamento rispettivamente per l'assegnazione è la presentazione di documentazione idonea ad evidenziare i dettagli del progetto aziendale, dimostrare le prospettive di sviluppo dello stesso nonché la soliditá e concretezza del piano di finanziamento.
3. L'assegnazione a favore di consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), può essere disposta anche qualora al momento dell'assegnazione i soci del consorzio non siano sufficienti a garantire l'utilizzo da parte degli stessi dell'intera cubatura prevista. La percentuale di utilizzo da parte dei soci non deve comunque essere inferiore al 60% di tale cubatura. Il successivo ingresso di nuovi soci deve in ogni caso essere approvato dalla Giunta provinciale.
 
2. Presentazione delle domande
1. Le domande per l'insediamento rispettivamente per l'assegnazione possono essere presentate in qualsiasi momento all'Ufficio competente per la gestione delle aree produttive. Esse devono essere redatte, provviste se del caso di marca da bollo, su appositi moduli, indicando in modo esaustivo i dati richiesti ed idonei ad individuare l'attività svolta, la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, il progetto aziendale che si intende realizzare nonché l'utilizzo del terreno richiesto.
Dovranno, inoltre, essere presentati eventuali ulteriori documenti, ai sensi dell'articolo 4, che l'Ufficio competente dovesse ritenere opportuno richiedere per la valutazione dell'impresa nonché  dell'iniziativa per la quale è previsto l'investimento, comprese un progetto di massima dell'insediamento che si intende realizzare.
2. Non appena gli Uffici saranno adeguatamente attrezzati, le domande potranno essere inoltrate anche “online”.
 
3. Gestione delle domande
1. Le domande vengono inserite in appositi elenchi di richiedenti l'insediamento rispettivamente l'assegnazione di un'area in zona produttiva di interesse provinciale. Gli elenchi sono suddivisi per:
Settore economico, eventualmente con evidenza separata dei settori edile e trasporti o di altre categorie di attività;
Ambito territoriale per il quale viene richiesto l'insediamento o l'assegnazione; le liste potranno essere redatte sia accorpando le domande per Comune che per singola zona produttiva..
 
4. Selezione degli assegnatari
1. La Giunta provinciale, su proposta del competente comitato assessori di cui all'articolo 49, comma 3, della LP. 13/1997 determina i tempi ed i modi di gestione delle aree produttive, eventualmente anche riservando le aree in funzione di un utilizzo in tempi successivi. In relazione alle singole zone produttive può inoltre essere esclusa l'assegnazione a favore di determinate categorie di attività.
 
Il comitato assessori formula delle proposte di assegnazione da sottoporre alla Giunta provinciale sulla base dei seguenti possibili parametri di valutazione riferiti all'azienda, ma anche al contesto economico, sociale ed urbanistico. Per la valutazione dei progetti aziendali presentati ci si può avvalere del parere di esperti interni o esterni all'amministrazione provinciale.
 

A)     Parametri aziendali

Ai fini dell'assegnazione vengono valutati i dati che consentono di valutare il soggetto richiedente. Possono, quindi, essere utilizzati tra l'altro dati e informazioni relativi all'impresa, concernenti i seguenti aspetti.
1a) la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa
Possono essere valutati a questo scopo, a titolo di esempio non tassativo;

- i dati ricavabili dai documenti contabili dell'impresa, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

- l'indice di crescita dell'impresa (WIN) di cui al punto 10 dell'Allegato 1 ai criteri di applicazione della legge provinciale 4/1997;

- la percentuale di fatturato realizzato relativamente a consegne/prestazioni eseguite fuori dal territorio provinciale (attitudine all'export);

- il piano di finanziamento dell'iniziativa.

 
1b) le caratteristiche dell'attività aziendale
Possono essere valutati a questo scopo, a titolo di esempio non tassativo;

- eventuali certificazioni di qualità ed altri particolari titoli o qualificazioni riconducibili  al titolare dell'impresa o agli amministratori (ISO, diploma di maestro artigiano, diploma di tecnico del commercio, specifici titoli di studio quali la laurea, il diploma di università o l'attestato di superamento di corsi di scuola professionale superiore ecc.)

- l'ammontare delle spese sostenute dall'impresa per attività di innovazione, ricerca e sviluppo;

- l'attitudine a cercare cooperazioni che consentano lo sviluppo di sinergie ed il risparmio di risorse;

- il potenziale di crescita dell'attività aziendale, in modo particolare a seguito della realizzazione del nuovo insediamento.

 
1c) la qualità dei posti di lavoro offerti
Possono essere valutati a questo scopo, a titolo di esempio non tassativo;

- le caratteristiche dei posti di lavoro offerti in relazione agli aspetti della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;

- il livello di qualificazione dei posti di lavoro offerti dall'impresa (percentuale di diplomati, laureati, maestri artigiani ecc.);

- l'ammontare delle spese sostenute annualmente per la formazione e l'aggiornamento del personale in relazione al fatturato dell'impresa;

- profili e qualificazioni professionali impiegati nell'esercizio dell'impresa in relazione a considerazioni di politica del mercato del lavoro.

 
B) Parametri legati alla programmazione economica ed urbanistica
Ai fini dell'assegnazione possono essere presi in considerazione anche i seguenti aspetti:
1a) utilizzo razionale delle aree
Possono essere valutati a questo scopo, a titolo di esempio non tassativo;

- progetti di edificazione che consentano il massimo risparmio delle aree disponibili (insediamenti pluripiano, progetti che prevedano l'utilizzo comune degli spazi, costruzioni in aderenza ecc.)

- tipologia dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche dell'area (dimensione, distanze obbligatorie, aspetti geologici e statici, presenza di linee elettriche ecc.)

- dimensione dell'area da assegnare in relazione al fabbisogno dell'azienda;

- opportunità di creare centri di competenza, nel senso di raggruppare imprese che svolgano attività riconducibili allo stesso settore o complementari tra di loro;

- considerazioni di natura logistica e di accessibilità (imprese già insediate in un lotto vicino e che intendono espandere la propria attività, vicinanza ad altre infrastrutture, aspetti legati alla gestione del traffico, necessità di limitare le emissioni in alcune zone ecc.);

- opportunità di garantire la visibilità a determinate categorie di aziende;

- considerazioni legate ad aspetti architettonici ed insediativi in genere (raggruppamenti tra imprese che realizzano insediamenti con caratteristiche architettoniche compatibili ecc.);

- imprese che devono essere spostate da zone con una destinazione urbanistica divenuta incompatibile o comunque espropriate.

 
1b) aspetti di politica economica e sociale
Possono essere valutati a questo scopo, a titolo di esempio non tassativo;

- il rafforzamento del tessuto economico locale dal punto di vista dell'incentivazione della competitività delle aziende e dell'incremento della percentuale delle esportazioni, anche con riferimento agli aspetti di politica fiscale;

- considerazioni legate allo sviluppo equilibrato dei diversi settori economici;

- considerazioni legate ad una adeguata offerta di merci e servizi;

- cooperazioni che consentano di ottenere sinergie, in modo particolare in ambito ecologico e tecnologico;

- coordinamento con i contenuti del piano provinciale per l'innovazione. Attività rientranti nei settori strategici ovvero attività connesse e funzionali a tali settori;

- considerazioni riferite alla situazione del mercato del lavoro;

- la qualità dei posti di lavoro offerti dal punto di vista del livello di istruzione e formazione richiesto;

- la prospettiva che i posti di lavoro creati possano essere mantenuti nel tempo;

- attività economiche che rappresentino una valida opportunità per l'occupazione femminile e che consentano di conciliare famiglia e lavoro.

 
5. Procedura di assegnazione delle aree
1. L'ufficio competente comunica alle imprese proposte dal comitato assessori la decisione di proporre alla Giunta provinciale l'assegnazione di un'area in zona produttiva, indicando l'ubicazione e le caratteristiche della stessa nonché eventuali altre condizioni cui viene subordinata l'assegnazione.
2. Entro un termine di 30 giorni dal ricevimento l'impresa dovrà comunicare all'ufficio competente l'interesse concreto all'assegnazione dell'area offerta nonché la disponibilità a sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 49, comma 4, della L.P. 13/1997.
3. L'impresa a favore della quale viene proposta l'assegnazione deve sottoscrivere nei tempi e nei modi concordati con l'ufficio provinciale competente l'atto unilaterale d'obbligo.
4. Dopo la presentazione dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto, l'assegnazione viene disposta con deliberazione della Giunta provinciale.
5. La consegna del terreno alla ditta assegnataria avviene di norma dopo l'avvenuto pagamento del prezzo di assegnazione in base a quanto stabilito nell'atto unilaterale d'obbligo. Qualora sussistano particolari e motivate esigenze e nei limiti di quanto disposto con il regolamento di esecuzione alla legge urbanistica, l'Ufficio competente può provvedere alla consegna anticipata del terreno.
6. Laddove ciò si renda opportuno al fine di consolidare l'interesse all'assegnazione o per esigenze di copertura delle spese può essere richiesto alle imprese il pagamento di un acconto nella misura massima del 25% del prezzo di assegnazione previsto. L'acconto richiesto dovrà comunque essere proporzionale alla superficie ed all'appetibilità dell'area nonché alle risorse economiche ed organizzative impiegate per il suo apprestamento.
7. L'Ufficio competente può richiedere la presentazione di una fideiussione nella misura massima del 30% del prezzo di assegnazione a garanzia delle infrastrutture realizzate nonché del pagamento dei costi di urbanizzazione.
 
6. Procedura contrattuale
1. I parametri di valutazione di cui all'articolo 4 si applicano anche qualora l'ente competente per la zona produttiva decida di procedere all'insediamento di imprese sulle aree di cui ha acquisito la proprietà in base alla procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della legge provinciale n. 13/1997 e successive modifiche.
 
7. Controlli
1. Al fine di verificare l'utilizzo delle aree in modo conforme a quanto stabilito nelle disposizioni che hanno disciplinato l'assegnazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle assegnazioni effettuate. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità. Possono inoltre essere verificati i casi che l'Ufficio competente ritiene opportuno controllare.
2. Gli assegnatari si impegnano nell'atto unilaterale d'obbligo a consentire l'accesso dei funzionari dell'Ufficio competente agli immobili oggetto di assegnazione nonché a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso ritiene opportuno per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione.
 
8. Norme transitorie
1. Con l'entrata in vigore dei presenti criteri cessano di avere validità gli elenchi approvati ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2751 del 29.5.1995, n. 4221 del 9.9.1996 nonché n. 785 del 2.3.1998.
2. Le domande di assegnazione presentate in precedenza sono inserite d'ufficio nelle liste di cui all'articolo 3 dei presenti criteri. L'Ufficio competente provvederà a richiedere i dati e  le informazioni eventualmente necessarie alla valutazione del richiedente ai sensi dei presenti criteri.
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