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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 2591 del 17.07.2006
Approvazione dei requisiti standard per la formazione aziendale di apprendisti, di cui alla L.P. del 20 marzo 2006, n. 2

Allegato
 
Requisiti standard per la formazione aziendale di apprendisti
 
Le condizioni minime per l'autorizzazione alla formazione di apprendisti, di cui all'art. 9, comma 4 della L.P. del 20.03.2006, n. 2, sono definiti nei seguenti standard per la formazione aziendale:
 
1) Requisiti professionali
Il collaboratore o il titolare dell'azienda responsabile della formazione dell'apprendista, in seguito titolato “tutor”, deve  dimostrare di essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:
 

>diploma di lavorante artigiano o diploma di fine apprendistato e successivi due anni di pratica professionale

>diploma conseguito presso una scuola superiore ad indirizzo tecnico-professionale (maturità), di un istituto superiore di qualificazione professionale oppure di un'università e successivi due anni di pratica professionale

>diploma di scuola triennale ad indirizzo tecnico-professionale e successivi tre anni di pratica professionale

>titolare d'azienda con cinque anni di pratica professionale nel ramo e certificazione di frequenza di corsi di formazione professionale.

 
Nella verifica dei requisiti professionali la pratica professionale rappresenta inequivocabilmente un aspetto rilevante.
 
2) Requisiti pedagogici professionali
Il tutor possiede una competenza di pedagogia professionale riconosciuta dall'Amministrazione provinciale. Il relativo corso di preparazione avrà una durata minima di 16 ore; i partecipanti certificano la loro competenza pedagogico-professionale tramite un ulteriore colloquio. Questo corso base qualifica il tutor alla formazione aziendale di apprendisti e la certificazione viene riconosciuta come credito formativo nell'esame per maestro artigiano. Tutte le qualifiche di pedagogia  professionale equipollenti nazionali o estere sono riconosciute. La decisione sull'equipollenza e sul relativo riconoscimento spetta al direttore della Formazione Professionale.
 
La formazione alla competenza pedagogica professionale comprende i seguenti contenuti pratici:
1° campo d'azione
1.1 Inizio e regole per i futuri formatori
1.2 Ruolo e importanza  sociale dei formatori
1.3 La formazione degli apprendisti nel quadro del  sistema didattico generale
 
2° campo d'azione

2.1 Reclutamento, selezione, assunzione di apprendisti, il primo giorno in azienda, il periodo di prova

2.2 Il piano formativo aziendale
 
3° campo d'azione
3.1 Programmazione concreta della formazione, dimostrare, indicare e istruire

Trasmissione delle basi delle nostre tecniche di apprendimento e di lavoro, motivazione e incoraggiamento

3.2 Comportamento deviante, riconoscimento di conflitti, problemi d'integrazione e relative tecniche di soluzione

 
4° campo d'azione
4.1 Preparazione all'esame di fine apprendistato
4.2 Formazione continua
 
3) Requisiti aziendali
La dotazione tecnica e organizzativa dell'azienda deve essere strutturata in modo tale che permetta

1°  la formazione di un apprendista nella rispettiva professione nel rispetto di quanto previsto dal quadro formativo aziendale

2° garantire le condizioni necessarie a preparare l'apprendista all'esame di lavorante artigiano o rispettivamente di fine apprendistato nel rispetto del programma di esame in vigore.

I  requisiti aziendali generali vengono rilevati nel modo seguente:
controllo dell'iscrizione nel registro camerale (attività e settore economico) o o nell'albo professionale ufficiale.
 
Per le aziende formatrici dei seguenti settori valgono inoltre i criteri sotto elencati per l'autorizzazione:
 
Commercio:
L'autorizzazione può essere concessa sia ad aziende di commercio al dettaglio che all'ingrosso, sempre che la vendita avvenga mediante colloquio di vendita individuale con corrispondente consulenza al cliente. Esercizi discount sono esclusi dalla possibilità di assumere apprendisti commessi di vendita.
Nel caso di commercio itinerante l'autorizzazione può essere concessa nel caso in cui l'azienda disponga di almeno tre postazioni fisse e possa dar prova di almeno 180 giornate lavorative all'anno. La verifica di queste giornate lavorative avviene mediante un'autocertificazione dell'avvenuto versamento della tassa di occupazione superficie.
 
 
Gastronomia:
Servizio: rifugi, ristori di montagna, snack-bar, bar senza servizio ai tavoli, mense, self-service e garnì sono esclusi dall'assunzione di apprendisti.
Cucina: devono venire offerti minimo  cinque primi piatti caldi, tre secondi (piatti a base di carne) e dessert. Si tiene conto anche delle variazioni stagionali delle pietanze e dell'intensità di lavoro.
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