In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4208 del 24.11.2003
Criteri per le modalità per la gestione delle quote latte (modificata con delibera n. 444 del 21.2.2005)

Allegato
 
I. Definizioni
I.1. Ai fini della gestione delle quote latte si intende per:
- “superficie foraggiera coltivata” quella posseduta in proprietà o condotta in affitto o comodato e lavorata dal titolare di un'azienda agricola, purché trattasi di terreno prativo, arativo, coltura foraggiera ed alpe ad un taglio; alpe ad unico taglio viene moltiplicata con il fattore 0,4 e le colture foraggiere con il fattore 1,3;
- “unità produttiva indipendente” una struttura, che di-spone di almeno un ricovero autonomo per gli anima-li, una superficie foraggiera in proprietà, in affitto o in comodato ed una mandria lattiera che, ai fini dell'utilizzo della quota latte assegnata, viene munta nel ricovero autonomo per animali;
- “produttore” l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della provincia, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore o che effettua consegne all'acquirente;
- “azienda” il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore ed avente sede sul territorio geografico della provincia;
- “periodo di riferimento” il periodo dal 1 aprile al 31 marzo;
- “riserva provinciale” la riserva delle quote latte provinciale;
- “decreto legge” il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge con modifiche con legge 30 maggio 2003, n. 119;
- “decreto ministeriale” il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali contenente le modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2003, n. 183;
- “provincia” la provincia autonoma di Bolzano;
- “ufficio” l'ufficio zootecnia  presso la ripartizione provinciale agricoltura.
 
II. Cessione volontaria di quote latte
II.1.1. Nella provincia è costituita una riserva provinciale, alla quale affluiscono le quote latte cedute dai loro titolari a titolo gratuito.
 
II.1.2. Le quote latte di cui al paragrafo II.1.1. vengono assegnate entro il 31 marzo del periodo di riferimento successivo a quei richiedente, che nei passati periodi hanno ceduto gratuitamente quote latte a favore della riserva provinciale.
 
II.1.3. Solamente qualora le domande di assegnazione di quote latte non sono sufficienti per distribuire tutte le quote latte disponibili nella riserva provinciale alla fine del periodo di riferimento le quote latte rimanenti vengono assegnate ai richiedenti che non hanno ceduto quote latte alla riserva provinciale.
 
II.2. La cessione volontaria di quote latte può essere effettuata entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e diventa efficace dal 1. aprile del periodo successivo.
 
II.3. L'assegnazione di quote latte avviene fino al massimo della quantità ceduta gratuitamente alla riserva provinciale e avviene secondo i criteri di assegnazione vigenti nel periodo di riferimento.
 
III. Trasferimento di quote latte
III.1.1. A tutela del maso chiuso com'è disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, qualsiasi tipo di trasferimento di quote latte è consentito solamente in collegamento con la cessione di superficie foraggiera coltivata e non può superare il limite di 14.000 chilogrammi di quote latte per ettaro. Qualora il cedente violi detto limite la differenza rispetto alla quantità consentita deve essere ceduta alla riserva provinciale prima della data di trasferimento.
 
III.1.2. Nella cessione di cui al paragrafo III.1.1 la produzione foraggiera delle superfici trasferita assieme con le quote latte deve sempre essere in diretto collegamento con la produzione del latte.
 
III.2. Il limite di cui al punto III.1.1. non si applica in caso di successione fino al quarto grado parentale dell'intera azienda agricola compresa la stalla.
 
III.3. In nessun caso può essere superato il limite di 30.000 chilogrammi di quote per ettaro di superficie foraggiera coltivata previsto dalla legislazione nazionale.
 
III.4. Nel caso di acquisto di quote da altre regioni, con il trasferimento non può essere superato il limite di 14.000 chilogrammi di quota per ettaro di superficie foraggiera.
 
III.5. Il trasferimento di parti di quote latte è consentito solo in modo proporzionale alla relativa superficie foraggiera coltivata.
 
IV. Criteri e modalità per l'assegnazione delle quote latte
IV. Al fine dell'assegnazione delle quote latte a disposizione della riserva provinciale il produttore deve presentare apposita domanda all'ufficio secondo le modalità contenute nel presente paragrafo.
 
IV.1. Esclusioni
IV.1.1. Dall'assegnazione di qualsiasi quota latte sono esclusi :
a) i richiedenti, la cui azienda agricola non si trova sul territorio provinciale;
b) i richiedenti, che hanno venduto, affittato o comunque ceduto ad altri produttori, in tutto o in parte, in modo non proporzionale alla superficie foraggiera coltivata le quote in precedenza possedute;
c) i richiedenti, la cui azienda agricola non dispone delle necessarie infrastrutture per l'allevamento di una mandria lattiera.
 
IV.2. Persone alle quali possono essere assegnate le quote latte
IV.2. Le quote latte possono essere assegnate ai seguenti richiedenti:
a) le università degli studi, gli istituti d'istruzione, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, le interessenze di alpeggi ed altri alpeggi di multiproprietà, gli istituti di pena, le istituzioni pubbliche nonché gli enti e le organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;
b) i richiedenti, che, pur avendone avuto diritto, sono stati esclusi dall'assegnazione di quote latte in una precedente assegnazione a causa di un errore, ed i richiedenti, ai quali è stata riconosciuta la disponibilità della quota latte in seguito ad un ricorso;
c) i produttori, che subiranno, in seguito all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale, una riduzione di quota nel periodo successivo per non avere realizzato una produzione di almeno il 70 per cento della propria quota nel periodo precedente; in seguito alla nuova assegnazione la quota finale può raggiungere al massimo la quantità di latte prodotta  l'anno precedente aumentata del 30 per cento;
d) i produttori o i loro successori, che dopo il 1 aprile 1995 hanno cessato, in tutto o in parte, la produzione lattiera senza aver ceduto la loro quota latte ad altri produttori ed ai quali non è ancora stata riassegnata ; la quantità richiesta sotto questo privilegio non può superare la quantità posseduta dopo il 1 aprile 1995 diminuita delle eventuali assegnazioni dopo la suddetta data;
e) i giovani agricoltori ai sensi della legge  15 dicembre 1998, n. 441;
f) tutti i soggetti in possesso delle strutture necessarie all'allevamento della mandria lattiera.
 
IV.3. Limiti all'ammissibilità delle domande
IV.3.1. Nella domanda di assegnazione di quote latte può essere richiesta una quantità massima di 35.000 chilogrammi e, comunque, in misura tale, che dopo l'assegnazione delle quote latte richieste non venga superato il limite di 14.000 chilogrammi di quota latte per ettaro superficie foraggiera coltivata.
 
IV.3.2. Sono escluse dal limite di 35.000 chilogrammi di cui al paragrafo IV.3.1:
a) le stalle sociali in forma di cooperativa. Queste possono fare richiesta di attribuzione di 10.000 chilogrammi  di quote latte per ogni associato alla cooperativa,
b) i produttori, che avevano già posseduto quote latte e le hanno cedute gratuitamente alla riserva provinciale.
 
IV.3.3. Le domande, la cui quota finale oltrepassa 14.000 chilogrammi di quota per ettaro di superficie foraggiera coltivata, vengono modificate d'ufficio, in modo che venga rispettato il limite di 14.000 chilogrammi per ettaro di superficie foraggiera coltivata.
 
IV.3.4. I richiedenti non già proprietari di quote latte non devono, al momento della presentazione della domanda di assegnazione di quote latte, disporre di una mandria lattiera; rimane tuttavia l'obbligo di utilizzare la quota latte assegnata all'interno dell'unità produttiva, per la quale è stata richiesta. In tutti gli altri casi deve essere presente una unità produttiva indipendente.
 
IV.4. Documentazione
IV.4.1. La domanda per l'assegnazione di quote latte deve comunque indicare:
a) il numero delle vacche da latte tenute mediamente nell'azienda agricola nell'anno in corso;
b) la superficie foraggiera coltivata, e nel caso di superfici condotte in affitto o in comodato, la partita tavolare, il comune catastale, il numero particellare, il tipo colturale e la superficie;
c) la quantità delle quote latte richiesta.
 
IV.4.2. Qualora il richiedente sia un imprenditore agricolo singolo nella domanda devono essere indicati altresì:
a) le sue generalità e i dati anagrafici;
b) il codice fiscale.
 
IV.4.3. Qualora trattasi invece di imprenditori agricoli associati, nella domanda deve essere indicata:
a) la denominazione e la sede;
b) le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante.
 
IV.4.4. Qualora i dati di cui al comma 1, non risultino dall'anagrafe provinciale delle imprese agricole, i richiedenti possono produrre una dichiarazione, nella quale indicano i dati richiesti. La veridicità delle indicazioni è attestata, in ogni caso, dalla firma del richiedente stesso, qualora trattasi di una persona fisica, o dal legale rappresentante, qualora trattasi di una persona giuridica.
 
IV.5 Disposizioni particolari in riferimento ai terreni posseduti in affitto o in comodato
IV.5.1. Le superfici foraggiere coltivate non di proprietà del richiedente sono prese in considerazione ai fini della determinazione delle quote latte da assegnare solo se alla domanda viene allegata, qualora esistente, una copia del rispettivo contratto d'affitto o di comodato oppure una dichiarazione sostitutiva del richiedente circa l'esistenza di un tale contratto in conformità alle direttive sull'ammissibilità di tali contratti.
 
IV.5.2. Ai fini dell'assegnazione di nuove quote latte il contratto d'affitto e di comodato deve avere una durata non inferiore a cinque anni. Al momento della domanda di assegnazione di quote latte il contratto deve avere una durata di almeno altri due anni.
 
IV.6. Criteri per l'assegnazione delle quote latte
IV.6.1. Si procede ad una prima assegnazione delle quote latte, prendendo in considerazione i richiedenti indicati al paragrafo IV.2. lettere a), b), c) e d).
 
IV.6.2.1. Ai fini dell'assegnazione ad ogni richiedente viene attribuito un coefficiente che si ottiene dividendo la somma risultante dalla quota latte già posseduta e dalla quota latte richiesta e ammessa, con la superficie foraggiera coltivata.
 
IV.6.2.2. Si inizia il riparto delle quote latte a favore del richiedente appartenente alla categoria di cui alla lettera a) del paragrafo IV.2., che abbia il coefficiente più basso, procedendo  poi nei confronti dei richiedenti con i coefficienti meno bassi. Dopo aver soddisfatto tutti i richiedenti appartenenti alla stessa categoria, si passa ai richiedenti di cui alle lettere successive, fino a giungere alla lettera d) del paragrafo IV.2.
 
IV.6.3. La quantità di quota latte rimanente in seguito alle assegnazioni di cui al precedente paragrafo IV.6.2.1. viene ripartita per:
- il 40 per cento ai giovani agricoltori di cui al paragrafo IV.2.1. lettera e).
- il 60 per cento ai richiedenti di cui al paragrafo IV.2.1. lettera f).
 
IV.6.4. Nei confronti dei richiedenti appartenenti alle suddette categorie, l'attribuzione delle quote latte avviene altresì in rapporto alla superficie, ovvero, calcolando per ogni richiedente un coefficiente ottenuto, dividendo la somma risultante dalle quote latte già possedute e dalla quota latte richiesta, con la superficie foraggiera coltivata. Il richiedente con il coefficiente più basso viene considerato per primo per passare poi ai richiedenti con il coefficiente meno basso fino all'esaurimento delle quote disponibili.
 
IV.7. Istruttoria e termine di presentazione della domanda
IV.7.1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'Assessore provinciale competente per l'agricoltura.
 
IV.7.2. La domanda è respinta, qualora la stessa o la documentazione eventualmente allegata risulti incompleta o contraddittoria e il richiedente, dopo comunicazione scritta non completa la documentazione o corregge la domanda.
 
IV.8. Riduzione delle quote latte
IV.8.1. L'ufficio verifica periodicamente la corrispondenza della quantità di latte realmente commercializzata dai produttori alle quote latte loro assegnate a qualsiasi titolo.
 
IV.8.2.1. Qualora nel primo periodo nel quale è  disponibile la quota latte assegnata, venga accertata una produzione annua di latte effettivamente commercializzata inferiore al 90 per cento della quota latte disponibile, in attuazione del presente provvedimento, l'intero quantitativo da ultimo assegnato affluisce alla riserva provinciale, se l'effettiva produzione di latte del periodo di disponibilità è stata inferiore alla quota latte posseduta dal richiedente prima dell'assegnazione; altrimenti la quota latte viene adeguata alla produzione del periodo di riferimento, aumentata del 10 per cento o in alternativa di almeno 3.000 chilogrammi. L'adeguamento non può però in alcun caso comportare un aumento di quota.
 
IV.8.2.2. Su richiesta motivata, inoltrata da parte del produttore, la perdita o riduzione della quota latte assegnata, come previsto dal paragrafo IV.8.2.1, può essere rinviata al prossimo periodo di commercializzazione.
 
IV.8.3.1. La riduzione del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo IV.8.2. non avviene, qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:
- prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo.
- esproprio della superficie agricola dell'azienda.
- furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte.
- catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda.
- distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera.
- epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dal servizio veterinario provinciale, che compromettono la produzione lattiera.
- notevole riduzione della produzione foraggiera dovuta a condizioni climatiche avverse;
- ristrutturazione o nuova costruzione della stalla o del fienile.
 
IV.8.3.2. Per le finalità di cui al paragrafo IV.8.3.1. il produttore interessato deve presentare all'ufficio una apposita richiesta, corredata della relativa documentazione o con la dichiarazione dell'esistenza di tale documentazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di  ridotta commercializzazione.
 
IV.8.4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo di commercializzazione successivo a quello della minore produzione.
 
IV.8.5. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni legislative riguardanti la produzione minima per non essere soggetti ad una riduzione di quota.
 
IV.9. Divieti
IV.9.1.1. Nei primi tre anni, a partire dall'attribuzione della quota richiesta, le quote non possono essere trasferite in alcun caso ad altri produttori se non in occasione dell'trasferimento della proprietà di un'azienda agricola a parenti o affini fino al quarto grado o al coniuge e nel caso di contratti d'affitto di alpeggi da parte di enti pubblici o di interessenze.
 
IV.9.1.2. La violazione dei divieti di cui al paragrafo IV.9.1.1. comporta la perdita delle quote latte assegnate a favore della riserva provinciale.
 
IV.9.2.1. Quote latte assegnate a produttori in base a superfici condotte in affitto o in comodato, affluiscono di nuovo alla riserva provinciale per essere riassegnate, se il contratto d'affitto o di comodato viene revocato o giunge a scadenza. Fa' eccezione il caso, in cui il proprietario delle superfici le utilizzi personalmente e richieda a tal fine l'assegnazione della rispettiva quota. La conseguente ripartizione della quota avviene proporzionalmente  e in rapporto alla superficie, sia per l'assegnazione di quote latte a favore del proprietario delle suddette superfici che nei confronti dell'ex affittuario o comodatario.
 
IV.9.2.2.1. La quota latte posseduta dall'affittuario o comodatario prima della assegnazione di ulteriori quote in base a contratti di affitto o comodato non può comunque essere ridotta.
 
IV.9.2.2.2. In seguito all'assegnazione di quote latte al proprietario il limite di 14.000 chilogrammi per ettaro di superficie foraggiera non può essere superato
 
IV.9.2.3. In ogni caso il nuovo assegnatario di quota deve rispettare i divieti di cui al paragrafo IV.9.
 
IV.10. Controlli ispettivi a campione
IV.10.1. L'ufficio effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento dei richiedenti beneficiari delle assegnazioni di quote latte.
 
IV.11. Revoca
IV.11.1. Qualora dopo l'assegnazione delle quote latte venga accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di assegnazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'assegnazione, il relativo beneficiario decade dalla stessa e le quote latte rifluiscono alla riserva provinciale per essere poi assegnate ai richiedenti non beneficiari di assegnazioni.
 
V. Alpeggio
V.1. Come previsto dall'articolo 22 del decreto ministeriale, alle aziende destinate ad alpeggio possono essere assegnate quote latte secondo i criteri di cui al paragrafo IV.
 
VI. Abbandono della produzione
VI.1. A protezione dell'istituto del maso chiuso, per le aziende agricole che hanno la loro sede nella provincia, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 20, del decreto legge.
 
VII. Riduzione di quota
VII.1. Nella provincia si applica la riduzione di quote latte prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge solo in riferimento ai produttori, che hanno una quota latte disponibile superiore a 20.000 chilogrammi.
 
VII.2. La disposizione contenuta nel paragrafo VII.1. non trova comunque applicazione in riferimento ai produttori che nel precedente periodo di riferimento non hanno prodotto latte.
 
VIII. Disposizioni finali
VIII.1. In applicazione dell'articolo 12, comma 6, del decreto ministeriale la provincia autorizza in alternativa alle prescrizioni contenute nell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte che garantiscono l'effettivo controllo dei quantitativi raccolti e trasportati.
 
VIII.2. Questi sistemi informatizzati devono registrare all'atto della raccolta tramite apposite apparecchiature la data ed ora della consegna, l'identificazione del produttore ed il quantitativo di latte ritirato.
 
VIII.3. I sistemi informatizzati garantiscono inoltre l'identificazione della ditta acquirente, del trasportatore e dell'automezzo utilizzato per la raccolta.
 
VIII.4. I dati così raccolti vengono conservati per almeno tre anni in forma cartacea su fogli numerati e vidimati stampati periodicamente, però almeno una volta al mese. La stampa dei registri su fogli vidimati e numerati sostituisce le firme del produttore, del acquirente e del trasportatore. Questi valgono come registri del produttore, dell'acquirente e del trasportatore.
 
IX. Invio comunicazione del quantitativo individuale
IX.1. In modifica all' art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, la Provincia Autonoma di Bolzano regola la comunicazione del quantitativo individuale come segue:

a) Ad ogni produttore titolare di quota viene comunicato, anteriormente all'inizio di ciascun periodo, a mezzo di lettera, un certificato in due copie, contenente gli estremi identificati dell'azienda e i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa, una delle quali contenente la dicitura: "copia per l'acquirente".

b) Ad ogni acquirente, con sede nella provincia di Bolzano, viene mandata una lista dei produttori conferenti con i relativi quantitativi di riferimento e il tenore di materia grassa.

c) Ai produttori che non consegnano la "copia per l'acquirente" entro il termine di 3 settimane dall'inizo del nuovo periodo all'acquirente, l'amministrazione manda, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una copia della lettera di cui al punto a)

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico