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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 3872 del 04.11.2003
Criteri per la determinazione dell'indennità di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 6, parte 2. dell'allegato 1 del CCC del 4.7.2002

Allegato

 
Criteri per la determinazione dell'indennità di polizia giudiziaria (articolo 6, parte 2. dell'allegato 1 del CCC del 4.7.2002)
 

Art. 1

Presupposti di diritto

1.     Al personale provinciale al quale nell'ambito dei propri compiti istituzionali risultino attribuite per legge o regolamento funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del C.P.P. spetta l'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'art. 6 della parte seconda dell'allegato 1 del CCC del 4.7.2002 a condizione che le relative funzioni vengano svolte frequentemente e costantemente.

 

Art. 2

Ammontare massimo

1.     L'indennità di cui al comma 1 viene erogata mensilmente fino ad un importo massimo del 7,5% dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

 

Art. 3

Determinazione dell'indennità

1.     Ai fini dell'individuazione della misura percentuale per determinare l'indennità di polizia giudiziaria valgono i seguenti criteri:

a)     Quantità delle relative attività

fino al 10% del lavoro annuale: fino al 2,5%

dall'11% fino al 20% del lavoro annuale: 3,5%

dal 21% fino al 30% del lavoro annuale: 4%

dal 31% fino al 40% del lavoro annuale: 4,5%

oltre al 40% del lavoro annuale: 5%

b)     Complessità

In casi di particolare complessità dei compiti di polizia giudiziaria la percentuale prevista ai sensi della lett. a) viene aumentata in proporzione al grado di complessità fino a cinque punti percentuali.

c)     Esperienza professionale

Per ogni quinquennio di ininterrotta attività di prozia giudiziaria la percentuale per la determinazione dell'indennità viene aumentata di un ulteriore punto percentuale..

2.     La somma dei punti percentuali delle lettere b) e c) non possono superare la percentuale spettante in base alla sola lettera a).

3.     Le lettere b) e c) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti del personale dirigente.

4.     Al personale inquadrato nei profili professionali “ispettore tecnico del lavoro”, “ispettore del lavoro” e “ispettore tecnico del lavoro – ingegnere” ed assegnato all'Ufficio sicurezza del lavoro (29.10), Ufficio tecnica della sicurezza (29.11) o all'Ispettorato del lavoro (19.2) e svolgente prevalentemente e costantemente i compiti di polizia giudiziaria spetta l'indennità di polizia giudiziaria nella misura comunque non inferiore al 5%.

 

Art. 4

Periodo di calcolo

1.     La percentuale dell'indennità di polizia giudiziaria, determinata ai sensi dell'art. 3, rimane assegnata, di norma, a tempo indeterminato.

2.     I dirigenti preposti al relativo personale sono tenuti ad informare tempestivamente la Ripartizione Personale qualora intervengano modifiche nell'attività svolta che influiscano sulla misura dell'indennità attribuita in base ai presenti criteri. La Ripartizione Personale provvede annualmente alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dell'indennità ed al suo adeguamento alle eventuali modifiche.

 

Art. 5

Corpo forestale e Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. I presenti criteri non si applicano nei confronti del personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.