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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4340 del 16.09.1996
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi su spese di investimento di cui alla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche (integrati con delibera n. 5293 del 4.11.1996 e delibera n. 2583 del 15.6.1998)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi sulle spese di investimento di cui alla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche

1. Premesse
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche la Giunta provinciale, nell'ambito del programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone, approva gli interventi finanziari per contributi sulle spese di investimento, indicando la previsione di ripartizione tra i soggetti beneficiari.
Con decreto dell'Assessore competente vengono disposti i singoli interventi sulla base delle spese ritenute ammissibili e nei limiti dei finanziamenti previsti dalla Giunta provinciale.
I contributi sulle spese di investimento possono essere autorizzati anche nel corso dell'esercizio di competenza con apposita deliberazione della Giunta provinciale e sentite le imprese interessate.
Possono accedere ai contributi tutti i titolari di concessioni di servizi di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 1, comma 2, della L.P. n. 16/1985 e le imprese di servizi a prevalente capitale pubblico di cui al comma 4 dell'art. 1 della stessa legge provinciale.
I contributi liquidati alle imprese beneficiarie si considerano accantonati in un apposito fondo contributi su spese di investimento da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 17.
 
2. Investimenti ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per:

a) rinnovo e potenziamento del parco rotabile;
La concessione di contributi per l'acquisto i autobus a rinnovo del parco rotabile delle imprese avviene sulla base della vetustà del parco di ciascuna impresa. Gli autobus da sostituire devono avere un'età non inferiore a 12 anni.
Contributi per il potenziamento del parco rotabile possono essere concessi qualora risulti necessario intensificare i servizi esistenti o istituire nuovi servizi di trasporto pubblico.
Possono essere concessi contributi per il rinnovo di autobus con età inferiore a 12 anni solo nel caso vengano documentati da parte del concessionario i motivi tecnici o dovuti a fatto accidentale che determinano l'impossibilità di utilizzo del mezzo.

b) acquisto di attrezzature tecniche e gestionali;

c) realizzazione e aggiornamento di programmi di interesse comune e più imprese di trasporto ai fini della diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi;

d) progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale.

e) progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di impianti tecnici, di impianti fissi e di infrastrutture destinate al miglioramento dell'efficienza delle gestioni aziendali e all'adeguamento alle normative relative alla sicurezza;

 
2bis
Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche può essere applicato per anticipare gli interventi finanziari relativi ad intere categorie di spese, come indicato alle lettere da a) ad e), ovvero per investimenti non rinviabili e privi di copertura di spesa nel precedente programma di intervento.
 
3. Domanda e documentazione
La domanda di contributo, redatta in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese di cui al punto 1) deve essere presentata all'Ufficio Trasporto Locale di Persone entro il 30 giugno di ogni anno.
La domanda deve contenere il preventivo della spesa ed essere corredata da apposita scheda tecnica comprovante la necessità dei singoli interventi con descrizione degli stessi.
Nel caso di rinnovo del parco rotabile non è richiesta la scheda tecnica ma deve essere indicato il mezzo da sostituire.
 
4. Misura del contributo
I contributi sono erogati:

nella misura del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per i seguenti interventi:

1. rinnovo e potenziamento del parco rotabile;

2. attrezzature tecniche e gestionali;

3. progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di impianti tecnici, di impianti fissi e di infrastrutture destinate al miglioramento dell'efficienza delle gestioni aziendali e all'adeguamento alle normative relative alla sicurezza;

nella misura del 90% della spesa riconosciuta ammissibile per: realizzazione e aggiornamento di programmi di interresse comune a più imprese di trasporto ai fini della diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi;

nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per: progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 9.

 
5. Liquidazione
I contributi vengono liquidati su domanda presentata dall'impresa corredata dalle fatture originali comprovanti l'avvenuta spesa. Devono inoltre essere dichiarati, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa richiedente, la data di registrazione in giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di IVA indetraibile.
 
6. Norma transitoria
Per l'esercizio 1996 le domande di cui al punto 3 devono essere presentate entro il 31 ottobre.
Per gli investimenti di cui alla lettera e) le domande devono essere presentate entro il 25 novembre 1996.