1. Entro un anno dalla pubblicazione dei requisiti minimi e ulteriori nel Bollettino Ufficiale della Regione, le strutture, i professionisti sanitari, già autorizzati, accreditati o convenzionati, nonché le strutture pubbliche, presentano alla Ripartizione Provinciale Sanità un’autovalutazione, attestante la propria situazione in relazione ai requisiti, nonché il programma degli adeguamenti eventualmente necessari ed il termine di ultimazione dei medesimi. La Giunta Provinciale può verificare la correttezza dell’autovalutazione e disporre l’eventuale avvio della procedura di autorizzazione e/o accreditamento.
2. La Giunta Provinciale programma inoltre l'avvio della procedura per le unità operative e i professionisti sanitari individuati in base a criteri di priorità.
3. Rimangono provvisoriamente accreditate sino all'esito del procedimento di accreditamento, disposto ai sensi del comma precedente:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) le strutture private ed i professionisti provvisoriamente accreditati ai sensi della previgente normativa.
4. L’accreditamento provvisorio è efficace anche ai fini degli accordi contrattuali con i soggetti di cui al comma 3, lettera b).
5. Le procedure di cui agli articoli precedenti trovano immediata applicazione nei casi di:
a) richieste di autorizzazione per nuove strutture,
b) nuove richieste di accreditamento,
c) richieste di trasferimento, trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture sanitarie già esistenti.
6. Fino alla nomina dei membri di cui all'art. 15, comma 1, le funzioni della CTA vengono esercitate dalla commissione consultiva di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1 marzo 1999, n. 582.