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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Approvazione dell'accordo sulla concessione degli aumenti individuali a tempo determinato al personale provinciale

Allegato

Accordo sulla concessione degli aumenti individuali a tempo determinato dello stipendio al personale del comparto dell'Amministrazione provinciale – criteri applicativi

(Art. 71, comma 4, del C.C.I. del 01.08.2002)

 

1. Fonte normativa

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 01.08.2002 l'Amministrazione provinciale ha la facoltà di accordare a non più del 10% del personale in servizio un aumento dello stipendio di livello. Tale aumento è limitato sia nel tempo sia nella misura.
I relativi criteri sono da concordare ai sensi del comma 4 del citato articolo con le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale provinciale.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del C.C.C. 04.07.2002 la valutazione annuale delle prestazioni costituisce anche la base per la concessione dell'aumento individuale temporaneo dello stipendio di cui all'articolo 71 del CCI del 01.08.2002.
 

2. Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al personale del comparto ”personale dell'Amministrazione provinciale”.
I singoli enti facenti parte del predetto comparto provvedono alla selezione del personale beneficiario dell'aumento individuale a tempo determinato dello stipendio tra il personale direttamente dipendente e quello provinciale messo a disposizione o in posizione di comando. I predetti enti assegnatari di personale provinciale trasmettono la relativa proposta alla Ripartizione del Personale della Provincia limitatamente al personale provinciale.
 

3. Contingente del personale beneficiario – Decorrenza e durata

3.1. Personale rilevante per il calcolo del contingente

Ai fini della determinazione del predetto contingente si tiene conto del seguente personale:

-  del personale assegnato in servizio, indipendentemente dal fatto che lavori a tempo pieno oppure a tempo parziale, escluso: il personale supplente e quello comandato oppure messo a disposizione di altri enti, nonché il personale stagionale, i disoccupati assunti, i tirocinanti;

-  del personale degli enti, cui si applica il predetto contratto intercompartimentale, comandato oppure messo a disposizione della rispettiva unità organizzativa ossia ente strumentale della Provincia per la quale si effettua il calcolo del contingente;

-  del personale della scuola messo a disposizione della rispettiva unità organizzativa, in quanto appartenente al comparto del personale provinciale.

Le eventuali frazioni di contingente uguali oppure superiori a 0,50 vengono arrotondate per eccesso nell'ambito del rispettivo dipartimento (ripartizioni comprese) ossia della singola direzione scolastica.
 

3.2. Calcolo del contingente per il personale del ruolo generale e ripartizione interna

Il contingente del personale beneficiario (nella misura del 10%) viene calcolato per il personale del ruolo generale per singolo dipartimento, tenuto conto del personale in servizio all'inizio del mese di gennaio (vedasi cifra 3.1.). Il calcolo avviene in collaborazione con la Ripartizione del Personale che provvederà a comunicare ai singoli dipartimenti il rispettivo contingente.
Il contingente dei beneficiari spettante a ciascun dipartimento è ripartito tra le ripartizioni del dipartimento e la direzione del dipartimento, compresa la segreteria del relativo membro di Giunta, d'intesa tra il/la direttore/trice di dipartimento ed i/le direttori/trici delle rispettive ripartizioni e portato, per iscritto, a conoscenza della Ripartizione del Personale. Le direzioni di dipartimento delle Intendenze scolastiche, assieme all'Intendenza scolastica assegnata, costituiscono la base per il calcolo del rispettivo contingente dei beneficiari.
 

3.3. Contingente delle direzioni scolastiche e scuola materna

Il contingente del personale beneficiario (nella misura del 10%) viene calcolato su tutto il personale in servizio docente e non docente delle scuole professionali, degli istituti e delle scuole di musica, delle scuole materne, nonché sul personale amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le scuole a carattere statale.
Per gli aumenti individuali dello stipendio da concedere con decorrenza 01.01.2003 si tiene conto del personale in servizio all'inizio del mese di novembre 2002.
Non viene preso in considerazione il personale insegnante a cui si applica il contratto collettivo provinciale per la scuola.
 

3.4. Decorrenza e durata per il personale del ruolo generale

Per il personale del ruolo generale, per il quale il periodo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 9 del C.C.C. 04.07.2002 corrisponde all'anno solare, la concessione dell'aumento individuale dello stipendio avviene con decorrenza dal 1° aprile fino al 31 marzo dell'anno successivo. La valutazione ai fini dei premi di produttività nonché la selezione del personale, al quale viene concesso l'aumento individuale dello stipendio, avviene pertanto nei mesi di gennaio e febbraio successivi. Tale aumento stipendiale può essere concesso per una durata massima di 12 mesi, se la relativa richiesta perviene alla Ripartizione del Personale entro marzo. Se la richiesta perviene oltre tale termine, l'aumento viene concesso dal primo del mese successivo, fermo restando la scadenza al 31.03.
 

3.5. Decorrenza e durata per il personale della scuola

Per il personale della scuola la concessione degli aumenti individuali dello stipendio avviene con decorrenza dall'1.01 fino al 31.12, provvedendo alla selezione del relativo personale nei mesi di novembre e dicembre nell'ambito della valutazione delle prestazioni per l'anno scolastico trascorso.
 

4. Selezione del personale beneficiario

L'aumento individuale a tempo determinato dello stipendio è corrisposto per la particolare competenza professionale e le corrispondenti prestazioni non già retribuite in modo sufficiente sulla base della normale progressione stipendiale. Esso andrà, pertanto, attribuito solamente al personale che si distingue nettamente dalla media del personale, poiché la sua corresponsione dovrà essere intesa come sincero riconoscimento della competenza professionale e della prestazione particolari.
Da tale definizione si deducono i seguenti criteri per la selezione del personale beneficiario e la commisurazione dell'aumento dello stipendio:

-  almeno 2 anni di servizio

-  esclusione dal beneficio del personale che percepisce l'indennità di funzione di direttore oppure l'indennità libero professionale

-   valutazione del fatto, se la particolare competenza professionale necessaria per l'assolvimento dei compiti concordati oppure assegnati non sia già retribuita, in tutto o in parte, dallo stipendio oppure da altri indennità percepite dal dipendente. La selezione del personale beneficiario è collegata alla valutazione delle prestazioni (richiesta valutazione: non meno di "buono”).

Il personale beneficiario viene selezionato dal/la competente direttore/trice di ripartizione su proposta del/della diretto/a superiore, nel caso delle intendenze scolastiche, d'intesa con il/la competente intendente scolastico/a. Per il personale assegnato ad una direzione di dipartimento oppure alla segreteria del relativo membro di Giunta, la selezione è effettuata dal/la direttore/trice di dipartimento, d'intesa con il membro di Giunta preposto.
Nel caso delle scuole il personale beneficiario viene selezionato dal/dalla competente Intendente scolastico/a su proposta del/della rispettivo/a direttore/trice, nel caso delle direzioni didattiche delle scuole materne dal/dalla competente ispettore/trice su proposta del/della rispettivo/a direttore/trice di scuola materna.

Nel caso delle scuole professionali il personale beneficiario viene selezionato dal competente direttore della ripartizione 20, 21 o 22 su proposta del/la rispettivo/a direttore/trice.

Nel caso delle scuole di musica la selezione avviene da parte del direttore/trice dell'Istituto di concerto con il/la ispettore/trice dell'Istituto su proposta del/la direttore/trice di scuola di musica.

A livello di direzione d'ufficio o di scuola (compresa quella materna) deve essere consentito al personale assegnato di prendere visione dell'elenco del personale selezionato della rispettiva struttura organizzativa.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del C.C.C. 04.07.2002 al personale di altri enti, comandato alla Provincia o a enti dipendenti dalla stessa o messo a disposizione, spetta anche l'aumento individuale di stipendio. Tale indennità sostituisce la retribuzione accessoria prevista presso l'ente di appartenenza e che non abbia carattere fisso e continuativo in quanto collegata a prestazioni specifiche.
 

5. Misura dell'aumento

L'aumento individuale mensile dello stipendio corrisponde a non meno di tre e non più di sei scatti stipendiali. Ogni scatto è pari al valore dello scatto stipendiale del livello retributivo superiore della qualifica funzionale di appartenenza.
In caso di attribuzione di aumenti individuali dello stipendio in misura inferiore al numero massimo di scatti previsto è possibile superare il contingente del personale ammesso a tale beneficio qualora sia disponibile, a tali fini, un numero di scatti non assegnati non inferiore di tre scatti per ogni ulteriore assegnatario.
L'aumento a tempo determinato dello stipendio calcolato secondo la richiesta, rimane invariato per tutto il periodo della sua concessione e viene ricalcolato d'ufficio esclusivamente in occasione di modifiche stipendiali legate alla contrattazione collettiva.
 

6. Revoca, mobilità, trasferimenti e nuova concessione

L'aumento individuale a tempo determinato dello stipendio, in caso di trasferimento, di mobilità verticale oppure orizzontale, deve essere comunque confermato e rideterminato anche nella misura, diversamente il dipendente decade dal beneficio.
In caso di trasferimento nell'ambito scolastico la durata originariamente prevista rimane inalterata.
Qualora l'aumento dello stipendio di un dipendente venga revocato (con effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della relativa richiesta da parte della Ripartizione del Personale), lo stesso può essere accordato ad un altro dipendente. Questo vale anche in caso di trasferimento oppure di cessazione del rapporto di servizio del dipendente beneficiario.
Al termine del periodo di concessione dell'aumento individuale dello stipendio, la corresponsione dello stesso viene, in caso di mancato rinnovo, interrotta.
 
7. Annotazione finale
L'aumento individuale a tempo determinato dello stipendio non è comunque utile ai fini della determinazione del maturato economico.
I presenti criteri sono da portare a conoscenza del personale mediante affissione all'albo della relativa unità organizzativa o in altro modo adeguato (cfr. l'art. 71, comma 4 del CCI dell'1.8.2002).
Ai sindacati del comparto "personale dell'Amministrazione provinciale” viene reso noto per ogni unità organizzativa l'entità del contingente ed il numero dei beneficiari.
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