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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 43 del 13.01.2003
Criteri per formazione delle classi e la determinazione della pianta organica nella formazione professionale

Allegato

TITOLO I

Criteri per la formazione delle classi nelle scuole professionali della formazione professionale tedesca e ladina, italiana nonché agricola, forestale e di economia domestica

 

1. Norme per i corsi a tempo pieno

1.1 Di regola le classi iniziali dei corsi a tempo pieno, quelle intermedie e quelle finali sono formate al massimo da 25 allievi/e. Nell'ambito delle prime classi possono essere formate singole classi con almeno 15 allievi/e.

1.2 Nelle classi dove vengono seguiti allievi/e in situazione di handicap il numero degli allievi/e non è superiore a 20 e vengono accolti di regola fino a 2 allievi/e in situazione di handicap. In situazioni di necessità la classe può essere formata con tre o quattro allievi in situazione di handicap.
1.3 Possono essere istituite classi suddivise in gruppi di allievi/e che seguono differenti indirizzi di qualificazione professionale. I singoli gruppi sono formati da almeno 8 allievi/e che per l'insegnamento delle discipline comuni vengono riuniti in un'unica classe.
1.4 Nelle aree di insegnamento pratico di regola sono formati gruppi con al massimo 12 allievi/e.
1.5 Nell'ambito dell'obbligo formativo e in presenza di particolari esigenze viene realizzato per singole classi – classi speciali – uno specifico insegnamento (didattica per l'integrazione) se la classe è composta da almeno 5 allievi/e.
 
2. Norme per le classi dell'apprendistato
2.1 Nell'apprendistato le classi sono di regola formate da non meno di 10 da non più di 25 allievi/e apprendisti/e. Qualora vi siano anche iscritti allievi/e apprendisti/e in situazione di handicap il numero massimo viene ridotto in riferimento alla situazione particolare (ad esempio tipo di handicap, tipo di formazione).
2.2 Nelle aree di insegnamento pratico di regola sono formati gruppi con al massimo 12 allievi/e. Se il corso prevede più aree professionali possono essere formati fino a tre gruppi diversi per l'insegnamento pratico.
 
3. Norme generali
3.1 Possono essere fatte delle eccezioni in caso di classi o di gruppi professionali che per ragioni demografiche e per condizioni geografiche hanno un numero basso di allievi/e. Inoltre, possono essere fatte delle eccezioni se per condizioni architettoniche o per l'alto livello degli standards di sicurezza richiesti è necessario formare  gruppi piccoli di allievi/e. Tali misure devono però essere autorizzate dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.
 
 

TITOLO II

Determinazione delle quote per l'organico del personale insegnante presso le scuole professionali della formazione professionale tedesca e ladina nonché italiana

 
1. Ai sensi dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo è necessario garantire la formazione dei giovani fino al compimento del 18° anno. Inoltre dev'essere previsto un numero sufficiente di classi per l'assolvimento del 9° anno dell'obbligo scolastico.
 
2. Sulla base delle relative disposizioni di legge esiste anche l'obbligo di formazione scolastica per gli/le apprendisti/e concentrando per quanto possibile in pochi centri la formazione degli/delle apprendisti/e appartenenti a settori professionali poco numerosi.
 
3. Per garantire che tutti i giovani seguano un percorso di formazione, le singole scuole professionali della provincia devono offrire un numero congruo di corsi a tempo pieno. Il loro indirizzo e il relativo numero vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Provinciale deliberando il Piano dei Corsi.
 
4. Per l'integrazione la Giunta assegna il personale insegnante secondo la chiave di ripartizione valida in generale di un insegnate ogni 108 allievi calcolando il numero di tre apprendisti/e quale equivalente per un/a allievo/a dei corsi a tempo pieno. Se non ci sono classi speciali  viene previsto un insegnante ogni tre allievi in situazione di handicap.
 
5. Sulla base del numero complessivo delle classi risultate in questo modo necessarie viene calcolato ed assegnato, ai sensi del titolo I "Criteri per la formazione delle classi nelle scuole professionali della formazione professionale tedesca e ladina, italiana nonché agricola, forestale e di economia domestica" il personale insegnante.
 
6. Oltre che alle attività formative inerenti ai corsi a tempo pieno e all'apprendistato, le scuole professionali sono istituzionalmente preposte anche alle attività formative relative alla formazione continua sul lavoro.
Per questi compiti viene messo a disposizione un ulteriore contingente calcolabile fino al 15% di tutto il personale.
 
7. Su proposta della competente ripartizione per la formazione professionale la ripartizione per il personale prepara la definizione delle quote dell'organico per la successiva deliberazione.
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