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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 2864 del 13.08.2002
Direttive di applicazione relative alla Misura n. 14 - "Indennità compensativa" del Piano di Sviluppo Rurale. Revoca della propria deliberazione n. 2142 del 17.6.2002

Allegato

DIRETTIVE DI APPLICAZIONE

relative alla Misura n. 14 – "Indennità compensativa”

 

1.     Ambito di applicazione

Le presenti direttive costituiscono un'integrazione delle disposizioni di cui al vigente testo del "Manuale delle procedure e dei controlli” dell'AGEA –Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominato "Manuale AGEA”, e si applicano alla Misura n. 14 – "Indennità compensativa", di seguito denominata "misura n. 14", del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano vigente per il periodo 2000 – 2006 ed approvato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99, di seguito denominato PSR.
In tale contesto, le presenti direttive si applicano, congiuntamente con le disposizioni del Manuale AGEA, ai richiedenti che presentano domanda di adesione a valere sull'intervento della misura 14 – indennità compensativa.
 

2.     Presentazione delle domande

2.1. Richiedenti
La domanda di adesione è presentata dal soggetto che conduce direttamente, a tempo pieno o parziale, un'azienda agricola, sia egli proprietario, usufruttuario, affittuario o comodatario.
Se il richiedente è una persona giuridica, la domanda dev'essere firmata dal rappresentante legale.
Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario, egli deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni, allegando alla domanda copia autentica di un documento attestante il titolo di possesso (affitto, comodato).
In assenza di tale documento o in ipotesi di contratto verbale, il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

-     il titolo di conduzione

-     gli estremi anagrafici del proprietario o dei comproprietari

-     le singole particelle fondiarie oggetto del contratto con l'indicazione della relativa superficie ed effettiva tipologia colturale

-     l'avvenuta registrazione del contratto oppure i motivi per i quali la registrazione non è ancora avvenuta o non debba essere effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

L'accertamento della mancata registrazione del contratto non comporta necessariamente la decadenza della domanda qualora la superficie dichiarata risulti effettivamente coltivata dal richiedente ai sensi della misura 14.
 

2.2 Istruttoria e termine di presentazione delle domande

I presupposti per l'ammissione delle domande di contributo vengono esaminati ed accertati dagli uffici della Ripartizione  all'Agricoltura. L'Amministrazione provinciale fissa annualmente per la campagna in corso il termine di presentazione della domanda di adesione.
Con il termine di campagna si intende il periodo di 365 giorni consecutivi decorrente dalla data di sottoscrizione della domanda.
 

3.     Calcolo dell'indennità compensativa

L'indennità compensativa per la singola azienda viene calcolata come segue:
3.1Aziende da 66 a 151 punti
 

Bmax – Bmin

GLx [-------------------------x (PUNK – Pmin1) + Bmin]

Pmax1-Pmin1

 
GL: valore base

PUNK: il punteggio conferito alla singola azienda; (nel caso di più aziende che facciano capo allo stesso beneficiario, di relativi punteggi viene fatta una media ponderata).

Bmax:contributo massimo teorico per ettaro 250, 00 Euro

Bmin: importo minimo a 66 punti    170,87 Euro per ettaro

Pmax 1: punteggio massimo teorico (151 punti). Alle aziende da 66 a 151 punti di svantaggio viene applicata la formula di cui al punto a). Il contributo relativo a queste ultime è in graduale aumento da un minimo di 170,87 Euro pari a 66 punti fino a 250,00 Euro pari a 151 punti.

Pmin1: punteggio minimo (66 punti)
 
3.2Aziende da 30 a 65 punti:
 

PUNK – 30                    65 – PUNK

GL x{50,00+[( 170,00 – 50,00) x ------------------- x ( 1 + ------------------ x – KOR)]}

65 – Pmin                        65 – 30

 
 

GL: valore base

PUNK: il punteggio conferito alla singola azienda; (nel caso di più aziende che facciano capo allo stesso beneficiario, dei relativi punteggi viene fatta una media ponderata).

Pmin: punteggio minimo (30 punti)

Alle aziende da 30 a 65 punti viene applicata la formula di cui al punto b). Il contributo relativo a queste ultime è in graduale aumento da un minimo di 50,00 Euro per ha pari a 30 punti fino a 170,00 Euro per ha pari a 65 punti.

KOR: Il fattore di correzione è un numero negativo che viene fissato per il calcolo dell'indennità compensativa di cui la punte 3.2. definitivamente con provvedimento successivo del direttore di ripartizione.

L'importo medio delle indennità compensative per l'intera Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non supera l'importo massima di Euro 200,00 per ettaro.
 
3.3 Criteri d'applicazioni

a)     Per la determinazione del punteggio da attribuire ai singoli fattori di svantaggio si utilizzano i punti attualmente risultanti all'anagrafe provinciale delle imprese agricole per la singola azienda agricola.

b)     Si definisce quale distanza dal centro abitato la minima distanza utile al fine del primo conferimento dei prodotti agricoli.

c)     Il numero dei punti aggiuntivi per distanze oltre un chilometro vengono aggiunti in relazione dalla distanza e dal punteggio attribuito alla singola azienda.

d)     Le superfici ad alpeggio e pascolo vengono ridotte in superficie ammissibili a premio in modo seguente:

-     Le superfici ad alpeggio e pascolo in proprietà con un massimo di 5 comproprietari vengono moltiplicate col coefficente 0,2 (alpeggio) e 0,4 (pascolo);

-Per tutte le altre forme giuridiche di utilizzo di alpeggi e pascoli vengono presi come base di calcolo i giorni di pascolo, ossia il numero effettivo delle Unità Bovina Adulta (UBA) portate al pascolo negli ultimi 5 anni moltiplicate per il numero di giorni di alpeggio e pascolo.

Per la conversione in superficie a prato ammissibile a premio si utilizza la seguente formula:

 

UBA x animali alpeggiati = ha prato

360

 
4. Modifiche in corso d'impegno
Variazioni di superficie vengono trattate come al punto 7.2, 7.3 e 7.4 della parte II del "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.
 
5. Forza maggiore
Si riconoscono a titolo esemplificativo i seguenti casi di forza maggiore:

a)     decesso del richiedente;

b)     incapacità professionale di lunga durata del richiedente;

c)     espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d)     calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;

e)     distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;

f)     epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del richiedente;

g)     altri casi riconosciuti dalla Commissione per il riesame di cui al punto 8, a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.
 
6. Controlli
Gli uffici provinciali competenti effettuano i seguenti controlli:
 
6.1. Controlli in fase istruttoria
Sono eseguiti nel periodo compreso tra la presentazione della domanda iniziale e l'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione relativo alla campagna di impegno e comprendono le seguenti tipologie:

a)     Controllo amministrativo

b)      Eventuali sopralluogo.

 
6.2.Controlli in corso di impegno
Sono eseguiti nel periodo compreso tra l'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione relativo alla prima campagna di impegno e la scadenza dell'impegno e comprendono le seguenti tipologie:

a)     Controllo amministrativo

b)     Sopralluogo.

 
6.3. Controllo amministrativo
Il controllo amministrativo è eseguito dall'ufficio istruttore sulla totalità delle domande e comprende:

-     la verifica dei requisiti richiesti per la concessione dei premi

-     la verifica della presenza e completezza di tutta la documentazione richiesta

-     la verifica incrociata delle particelle dichiarate, al fine di evitare che la stessa superficie venga ammessa a premio più volte per lo stesso anno di applicazione

-     la verifica della consistenza del bestiame detenuto

 
6.4. Sopralluoghi
I sopralluoghi hanno per oggetto la verifica:

-     delle superfici dichiarate;

-     delle UBA dichiarate (unità bovina adulta);

-     di tutti gli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito della misura 14 per quanto ciò sia possibile.

I sopralluoghi vengono effettuati, secondo le sottoindicate modalità, dal personale della Ripartizione provinciale Foreste, il quale può avvalersi della consulenza del personale tecnico della Ripartizione provinciale Agricoltura. L'ufficio istruttore competente può disporre l'esecuzione di sopralluoghi a carico di qualsiasi richiedente.
 

6.4.1. Modalità di esecuzione dei sopralluoghi

I sopralluoghi sono effettuati senza preavviso. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante. I sopralluoghi riguardano un campione di almeno il 5% dei beneficiari ogni anno.
Il personale addetto ai sopralluoghi è autorizzato ad esaminare in loco la documentazione conservata presso le aziende dei richiedenti e necessaria all'istruzione delle domande ed a richiedere agli stessi la presentazione di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.
Il personale che esegue il sopralluogo redige un verbale di accertamento su apposito modulo che deve essere firmato dallo stesso, nonché eventualmente dal titolare dell'azienda - o da un suo delegato - che ha presenziato al sopralluogo stesso. L'originale del verbale rimane agli atti della stazione forestale che ha eseguito il sopralluogo, la quale provvede a trasmettere copia al richiedente nonché all'ufficio istruttore che ha in carico la domanda.
 

6.5 Controllo della buona pratica agricola

Il controllo della buona pratica agricola (BPA) verrà effettuato mediante i seguenti strumenti di controllo:

6.5.1. Verifica della corretta compilazione del registro aziendale unico di magazzino e delle operazioni colturali e verifica dei documenti probanti, relativi all'acquisto di fitofarmaci e dei concimi, qualora la tenuta di detto registro sia prescritta dalle singole misure del PSR approvato o da altre norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

6.5.2. Valutazione tecnico agronomica, a cura del funzionario controllore, relativa al rapporto tra le caratteristiche aziendali ed le tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla buona pratica agricola. Tale controllo è limitato agli aspetti osservabili della buona pratica agricola (es., verifica dello stato e della diversità della vegetazione, adeguatezza del carico bestiame alla naturale capacità produttiva delle superfici foraggiere ecc.). Controlli più approfonditi quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori ecc. verranno attive solo in presenza di fondati dubbi.

6.5.3. Verifica dell'effettuazione dello sfalcio e della raccolta per i prati stabili e dell'alpeggio per i pascoli.

 
7. Esito dei controlli
Il riscontro di irregolarità formali e/o sostanziali nella  domanda e/o nell'adempimento degli obblighi comporta sempre l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a)     la pronuncia della decadenza parziale o totale della domanda;

b)     il recupero delle somme eventualmente già erogate nel passato, in quanto indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

 
8. Modalità di pronuncia della decadenza
Nel caso in cui, tanto in fase istruttoria che in corso di impegno, il competente ufficio istruttore accerti attraverso un controllo amministrativo o in base all'esito di un sopralluogo la mancanza o il venir meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, si osserva la seguente procedura:

a)     Sospensione della domanda

L'ufficio istruttore provvede a sospendere la domanda

b)     Avvio del procedimento di revoca

L'ufficio istruttore provvede all'invio al beneficiario di contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a fornire chiarimenti e ulteriore documentazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione deve inoltre contenere l'avviso che, in caso di mancata risposta da parte del beneficiario entro la scadenza di cui sopra, la domanda

verrà respinta ovvero ne sarà pronunciata la decadenza parziale o totale.

c)     Accertamento definitivo

Qualora il beneficiario fornisca entro i termini di cui alla lettera b) i chiarimenti o l'ulteriore documentazione richiesta, l'ufficio istruttore procede ad una ulteriore verifica, da compiersi entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota da parte del beneficiario e rinvia l'accertamento definitivo alla Commissione per il riesame prevista al punto 9) della delibera di Giunta provinciale n. 1068 del 02.04.02.

d)     Revoca

La Giunta Provinciale si pronuncia sul respingimento o sulla decadenza della domanda entro 30 giorni dall'accertamento definitivo di cui alla lettera c) effettuato dalla sopracitata Commissione.

e)     Notifica all'interessato

L'ufficio istruttore comunica all'interessato con raccomandata a.r. la revoca della domanda. Tale comunicazione deve contenere:

-     gli estremi della deliberazione della Giunta Provinciale

-     le motivazioni che hanno determinato la revoca

-     l'invito all'interessato a restituire, entro 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, le somme percepite aumentate dei relativi interessi legali

-     la quantificazione delle somme indebitamente percepite

-     la quantificazione degli eventuali interessi

-     la possibilità da parte dell'interessato di presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 
9. Sanzioni penali e amministrative

Relativamente alle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa viene irrogata con decreto del Direttore della Ripartizione a cui compete l'intervento.

 
10. Norme transitorie
Eventuali future variazioni dei parametri integrati all'anagrafe provinciale delle imprese agricole saranno automaticamente applicate anche agli impegni sottoscritti nelle campagne precedenti ed ancora in essere al momento in cui le variazioni stesse entrano in vigore.
 
11. Disposizioni finali
Nel caso in cui la Commissione Europea, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Ente pagatore riconosciuto o altre autorità competenti in materia impartiscano ulteriori o diverse disposizioni, le disposizioni stesse potranno essere applicate direttamente.
Per quanto non disciplinato dalle presenti direttive si fa riferimento alla vigente normativa, al vigente testo del "Manuale delle procedure e dei controlli” dell'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura ed al PSR.
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