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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 3522 del 08.10.2001
Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35-quinquies comma 5, nella stesura vigente - cirteri ed oneri connessi all'incentivazione dell'acquisto di aree produttive - revoca delle deliberazioni n. 2487 dell'08.06.1998 e n. 3221 del 17.09.2001

Allegato

criteri ed oneri connessi all'incentivazione dell'acquisto di aree produttive

 
A. PARTE GENERALE
1. Riferimenti alla legislazione europea
L'applicazione delle presenti direttive si richiama alle disposizioni dell'Unione Europea, qui di seguito abbreviata in UE. In particolare si tiene conto delle disposizioni, delle direttive e dei regolamenti recepiti dalla nostra legislazione.
Dette disposizioni costituiscono la base:
1.1 dei parametri  per la  definizione delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese;
1.2  per determinare le zone in riferimento ai  contributi finanziari;
1.3  per la disciplina dei contributi finanziari "de minimis".
 

2. Territori  rurali

2.1 seguenti comuni sono classificati come territori rurali:
Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia,   Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria,  S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice,   Senales,  Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana  e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano,  Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.
 
B. PARTE APPLICATIVA
 
I ACQUISIZIONE DI TERRENI
1. Entità del contributo finanziario
1.1 Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella stesura vigente, la Giunta Provinciale concede
a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;
b) contributi una tantum  nella  misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;
c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese secondo la definizione della UE e, in singoli casi, previa notificazione qualora il contributo superasse la soglia "de minimis".
1.2 Nei Comuni classificati come  territori rurali le percentuali vengono aumentate di 10 punti percentuali nel quadro della soglia "de minimis" di cui alle lettere a), b) e c).
1.3 Resta comunque a carico dell'imprendi-tore un prezzo di acquisto del terreno di 80.000 Lire al m2(a partire dall'01.01.2002 – 40 Euro),  altrimenti il contributo provinciale deve essere ridotto in misura corrispondente; nei territori rurali il suddetto prezzo è ridotto a  50.000  Lire al m2(a partire dall'01.01.2002  - 25 Euro) .
1.4 Non vengono concessi contributi inferiori a 10 milioni di lire (a partire dall'01.01.2002 – 5.000 Euro).
 

2. Interventi  ammessi e non ammessi a fruire di  incentivi

2.1 L'assegnatario di un terreno già di sua proprietà non può usufruire di contributi dell'amministrazione provinciale.  Le società non possono beneficiare di incentivi se il precedente proprietario del terreno detiene in qualità di socio più del 30% delle quote del capitale sociale.
2.2 Non sono ammessi alla concessione di contributi finanziari trasferimenti di aree produttive tra parenti e affini fino al 3° grado in linea diretta, tra una società o cooperativa e i suoi soci nonché tra società o cooperative in cui partecipano le stesse persone.
2.3 Un'area produttiva può essere oggetto di un contributo pubblico una sola volta, a meno che l'eventuale contributo concesso in precedenza non sia stato rimborsato.
2.4 Un'impresa non può usufruire di incentivi per l'acquisto di terreni produttivi qualora la stessa a richiesta del comune competente, se si tratta di territorio comunale, o del Comitato assessorile provinciale competente se si tratta di territorio provinciale, non sia disposta a cedere l'area produttiva fino a quel momento di sua proprietà alle condizioni fissate dalla Provincia (p.es. per quanto concerne il prezzo di cessione,  l'acquirente ecc.),

2.5 Sono escluse dai contributi quelle aziende appartenenti ai settori che la UE definisce sensibili.

 
II. PRESENTAZIONE ED EVASIONE DELLE DOMANDE
3. Modalità di incentivazione
3.1 La riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni provinciali ai sensi della presente direttiva viene effettuata dalle ripartizioni Artigianato o Industria, a seconda del settore economico interessato.
3.2  Nel  caso di contributo le  domande di incentivazione per l'acquisto di terreni all'interno e al di fuori delle zone produttive - qualunque sia il settore economico - devono essere redatte usando o attenendosi agli appositi moduli ufficiali prestampati e, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate alla ripartizione Artigianato.
3.3 Si può accedere ai contributi sia per iniziative attuate dopo la presentazione della domanda, sia per iniziative realizzate non prima di sei mesi antecedenti la data di presentazione della stessa (contratto di compravendita o di leasing, nel caso di acquisto privato e successiva assegnazione formale; deliberazione di assegnazione effettiva del terreno, nel caso di assegnazione in proprietà), oppure per iniziative le cui pezze giustificative di spesa (fatture, quietanze di pagamento) siano state rilasciate non prima di sei mesi suddetti.
 
4. Evasione delle domande di contributo
4.1 Le domande di contributo, sempre se complete, vengono evase in ordine cronologico in base alla data della loro ricezione.

4.2  L'ordine in cui vengono evase le domande può però essere anche determinato dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di incentivazione per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono avere la precedenza sulle altre.

4.3 Gli  importi degli  investimenti  ammessi   vengono arrotondati al milione inferiore.
 

III. CONVENZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

5. Convenzione
5.1 Anche gli imprenditori che acquisiscano un terreno non mediante assegnazione e fruiscano di un contributo ai sensi dell'articolo 35-quinquies della legge di riforma dell'edilizia abitativa - legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella stesura vigente, devono stipulare una convenzione con il Comune in cui si trova l'area ai sensi dell'articolo 47, comma 6 della legge urbanistica provinciale ( L.P. 11.08. 1997, n. 13).
 
6. Controlli
6.1 I controlli sull'osservanza sia degli oneri previsti nella suddetta convenzione che di quelli di cui all'articolo 44 e seguenti della L.P. n. 13/97 spettano all'ente assegnante, vale a dire rispettivamente al Comune o alla ripartizione provinciale competente per quel determinato settore economico.
6.2 I controlli vengono effettuati periodicamente a tappeto fino all'estinzione dei vincoli.
 
7. Sanzioni
7.1 L'inosservanza di oneri comporta le sanzioni stabilite nella convenzione, e l'obbligo di rimborso dei contributi provinciali erogati per l'acquisto di aree produttive maggiorati degli interessi legali qualora l'ente assegnante adotti il provvedimento di revoca ai sensi della convenzione.
 

IV.  ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE  DI CONTRIBUTI

8.1 Per l'acquisto di terreno da parte di comuni o di comuni consorziati può essere concessa un'anticipazione sul contributo autorizzato per un importo massimo del 50% dello stesso; tale anticipazione deve essere prevista nella deliberazione di concessione del contributo e viene erogata previa deliberazione della Giunta Provinciale e dietro presentazione della seguente documentazione: certificazione di deposito dell'indennità di esproprio e del decreto di esproprio.
Il contributo rimanente viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione: la domanda presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del giornale numero - per l'iscrizione del diritto di proprietà oppure le deliberazioni di assegnazione da cui risulta l'obbligo dell'annotazione dei vincoli di destinazione urbanistica di zona produttiva nonché del divieto ventennale di alienazione del terreno e del divieto di cessione di diritti reali sullo stesso.
8.2 Alle imprese il contributo viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione: contratto di compravendita o di leasing, deliberazione di assegnazione del terreno, quietanze del pagamento e la domanda presentata all'ufficio del libro fondiario, con indicazione del giornale numero, per l'iscrizione del diritto di proprietà e con l'annotazione dei vincoli di destinazione urbanistica di zona produttiva nonché del divieto ventennale di alienazione del terreno e del divieto di cessione di diritti reali sullo stesso.
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