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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 1027 del 06.04.2009
Approvazione die „criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive - Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35 quinquies, e successive modifiche" - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 4251 del 14.11.2005 “Criteri ed oneri connessi all'incentivazione dell'acquisto di aree produttive".

Allegato

Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, art. 35,  quinquies, e successive modifiche, - criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dalla legge del 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35 quinquies e successive modifiche, “Incentivi per l'acquisizione di aree produttive”.
 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni e beneficiari

1. Le agevolazioni possono essere concesse come segue ad imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per il loro insediamento ed ampliamento in zone produttive di interesse provinciale ovvero comunale:
a) contributi una tantum;
b) riduzioni del prezzo di assegnazione;
Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l'intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis” (v. articolo 12, comma 1).
L'impresa sceglie tra l'aiuto in regime di esenzione o l'aiuto “de minimis” L'aiuto in regime di esenzione è l'aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L'aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.
Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l'impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l'agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.
 

Articolo 3

Misura delle agevolazioni

1. Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la Giunta Provinciale può concedere i seguenti aiuti:

a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del  prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;

b) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;

c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzione del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese secondo la definizione della UE e, in singoli casi, previa notificazione qualora il contributo superasse la soglia "de minimis".

2. Nei territori rurali di cui all'articolo 12, comma 3, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aumentate di 10 punti percentuali; in questo caso l'intero contributo viene concesso come “contributo de minimis".
3. Resta comunque a carico dell'imprenditore un prezzo di acquisto del terreno di  Euro 60,00 al m2, altrimenti il contributo provinciale deve essere ridotto in misura corrispondente; nei territori rurali il  suddetto  prezzo è ridotto a   Euro 35,00 al m2.
4. Non vengono concessi contributi inferiori ad Euro 5.000,00
 

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'acquisto di un'area per l'insediamento oppure l'ampliamento di un'impresa.
In particolare le domande devono essere presentate:

a) prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50/bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e nel caso in cui il richiedente non sia già proprietario dell'area;

b) prima della stipula del contratto nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall'articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche e solamente per il caso in cui l'area venga trasferita dall'ente competente;

c) prima della stipula del contratto di compravendita nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati.

2. Le grandi imprese, nella presentazione delle domande, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono dimostrare che per effetto dell'agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell'iniziativa, oppure aumentarne significativamente la portata o l'importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.
3. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla struttura competente, contenente i dati idonei ad individuare l'attività, l'appartenenza dell'impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l'investimento o l'iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l'ammissibilità degli stessi, sono da presentare alla struttura competente direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate. Non appena le strutture competenti saranno adeguatamente attrezzate, le domande potranno essere inoltrate anche “online”.
4. Sono ammessi solo investimenti che si riferiscono ad unità operative ubicate in Alto Adige ovvero che si riferiscono ad aree ivi situate. Per gli stessi investimenti non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico o nell'ambito della stessa amministrazione.
 

Articolo 5

Istruttoria delle domande

1. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l'ordine cronologico in cui pervengono alle strutture competenti.
2. L' evasione può essere anche determinata dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di contributo per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono essere evase con priorità.
3. Per le domande di contributo relative ai presenti criteri, la struttura competente conferma per iscritto che, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, l'investimento o l'iniziativa soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dagli stessi criteri, riservandosi il diritto di una successiva verifica particolareggiata. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine massimo di tre anni entro il quale deve essere documentato, ai sensi del successivo articolo, l'acquisto dell'area produttiva. Il predetto termine può essere prorogato a seguito di una richiesta motivata fino al massimo di 5 anni.
4. Gli importi degli investimenti  ammessi   vengono arrotondati ai 100,00 Euro inferiori.
 

Articolo 6

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

1. La concessione dei contributi, disposta con decreto dell'Assessore competente per materia e la successiva liquidazione avvengono sulla base della seguente documentazione definitiva:

a) delibera definitiva di assegnazione, in originale o in copia autentica, nel caso si tratti del procedimento di assegnazione disciplinato dagli articoli 46 – 50bis della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;

b) contratto, in originale o in copia autentica, sottoscritto con l'ente competente nel caso si tratti della procedura contrattuale disciplinata dall'articolo 51 della Legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche;

c) contratto di compravendita o di leasing, in originale o in copia autentica, stipulato dopo l'inoltro della domanda, nel caso si tratti di acquisto di aree tra privati e non abbia luogo né la procedura di assegnazione né la procedura contrattuale;

d) istanza presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del numero di giornale tavolare – volta ad ottenere l''iscrizione del diritto di proprietà oppure estratti tavolari , decreti o delibere tavolati.

2. Se, nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l'azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene sciolta/cessa l'attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l'agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l'attività assumendosi gli obblighi relativi.
3. Il direttore dell'ufficio competente dispone la liquidazione del contributo a seguito dell'approvazione dello stesso mediante decreto dell'Assessore competente per materia e dietro presentazione dei documenti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Il rigetto della domanda è disposto con decreto dell'Assessore competente per materia.
5. Se l'impresa richiedente ritira la propria domanda prima del decreto assessorile, questa viene archiviata dalla struttura competente.
 

Articolo 7

Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l'assunzione degli obblighi di seguito elencati:

a) per la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50/bis della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, trovano applicazione gli obblighi previsti dall' atto unilaterale d'obbligo nonché dalla delibera definitiva di assegnazione.

b) per la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche; trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche, nonché i relativi criteri di applicazione.

c) per l'acquisto del terreno da privati trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche.

 

Articolo 8

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi a carico del beneficiario previsti dalla legge, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo, 49/ter, commi 2 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 2/bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, nonché dei relativi criteri di applicazione:

1.1. per contributi concessi per l'acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche:

a) in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell'attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

b) in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;

1.2. per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 , e successive modifiche:

a) in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito l'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

b) in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell'agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.

2. Nel caso di acquisto di aree che non sono oggetto di assegnazione e fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare:
a) nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto, comporta la revoca dell'intera agevolazione;
b) nel caso di cessazione dell'attività, di fallimento o nel caso in cui i terreni agevolati vengano distolti dalla destinazione per la quale le agevolazioni sono state concesse prima della scadenza dei termini.
3. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell'intero contributo.
4. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo se la violazione degli obblighi è riconducibile a incidente, malattia o decesso, che limitano gravemente e durevolmente la continuazione dell'attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell'agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e della struttura economica dell'Alto Adige.
5 Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:

a) trasformazione dell'impresa in altra impresa industriale, artigianale o commerciale semprechè i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l'impresa ora appartiene;

b) operazioni di “sale e lease-back”;

c) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.

 

Articolo 9

Controlli

1. Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell'osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni, nonché la procedura contrattuale, è di competenza del Comune.

a) Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia.

b) La sanzione applicata è riscossa dal Comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.

2. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione nelle zone produttive di interesse provinciale, vengono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate. Ad essi vanno aggiunti i casi che si ritiene opportuno controllare. L'individuazione degli stessi avviene secondo il principio di casualità.
3. Il controllo sull'osservanza delle condizioni e disposizioni, nonché l'applicazione e la riscossione delle sanzioni, è di competenza dell'Ufficio Artigianato della Provincia.
4. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'Ufficio Artigianato, ovvero del Comune, la documentazione ritenuta opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.
 

Articolo 10

Interventi ammessi ed interventi non ammessi alle agevolazioni

1 Non sono ammessi alle agevolazioni i trasferimenti di aree produttive fra coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini in linea retta, fra una societá ed i suoi soci, fra società associate o collegate o fra societá delle quali fanno parte gli stessi soci.
2. In caso di trasferimento di aree produttive fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o da persone parenti ed affini entro il terzo grado in linea retta, puó essere ammessa la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte, rispettivamente non legati da vincoli di parentela ai soci, della societá venditrice
3. La suddetta disciplina trova applicazione anche nel caso di trasferimenti di aree produttive tra privati a società, nonché nel caso di trasferimenti mediante operazioni di leasing.
 

Articolo 11

Validitá

I presenti criteri si applicano a tutte le domande di contributo per le zone produttive di interesse comunale e provinciale, presentate dopo l'entrata in vigore degli stessi.
Le nuove disposizioni che siano più favorevoli per i richiedenti sono applicabili anche retroattivamente.
 

Articolo 12

Definizioni

Ai fini dei presenti criteri si definisce:
1.Aiuti a titolo “de minimis”:
Aiuti di importanza minore in applicazione della regola di diritto comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea. Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell'ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa.
La concessione di un'agevolazione a titolo “de minimis” comporta l'obbligo per l'ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell'aiuto.
Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
2. Classificazione delle imprese:
Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4915 del 19 dicembre 2005, le imprese si classificano come segue:
2.1 Piccola impresa: è definita tale l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
2.2 Media impresa: è definita tale l'impresa che occupa minimo 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
2.3 Grande impresa: è definita tale l'impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.
3. Territori rurali
I seguenti   comuni  sono classificati come territori rurali:
Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia,   Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino   (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria,  S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice,   Senales,  Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana  e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano,  Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.
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