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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 1619 del 21.05.2001
Istituzioni scolastiche comprensive - Istruzioni organizzativo-didattiche ed amministrativo-contabili

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1. Per gli istituzioni scolastiche comprensive sono impartite le seguenti istruzioni organizzativo-didattiche ed amministrativo-contabili:
 
 

Art. 1

Commissario straordinario/commissaria straordinaria

1. Fino alla nuova costituzione del consiglio di istituto l'Intendente scolastico competente nomina per le istituzioni scolastiche comprensive un commissario straordinario/una commissaria straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53.
 

Art. 2

Collegio dei docenti e comitato per la valutazione del servizio

dei docenti/delle docenti

1. Viene costituito un unico collegio dei docenti per l'istituzione scolastica comprensiva articolato in sezioni per ordine di scuola. Il dirigente scolastico/la dirigente scolastica può convocare le sezioni separatamente se sono trattate questioni riguardanti un singolo grado di scuola.
 
2. Il collegio dei docenti elegge nel suo seno un unico comitato per la valutazione dei servizi dei/delle docenti, essendo comunque garantita la rappresentanza di entrambi ordini di scuola.
 

Art. 3

Il comitato dei genitori

1. Viene costituito un unico comitato dei genitori per l'istituzione scolastica comprensiva. Il comitato dei genitori può riunirsi anche separatamente per ordine di scuola, qualora, sono trattate questioni riguardanti un singolo grado di scuola.
 

Art. 4

Consiglio di istituto

1. Viene costituito un unico consiglio di istituto.
 
2. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente e dei genitori si svolgono secondo il regolamento elettorale della scuola, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.
 

Art. 5

Disposizioni amministrativo-finanziarie

1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'istituzione scolastica comprensiva si realizza attraverso la gestione di un unico bilancio nell'osservanza delle istruzioni in materia, di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53.
 
2. Le Intendenze scolastiche sono autorizzate ad impartire le opportune istruzioni che disciplinano la gestione transitoria del bilancio dell'istituzione scolastica comprensiva.
 
3. Le istruzioni relative alla chiusura dei bilanci delle scuole soppresse, al trasferimento dei mezzi finanziari e dei beni alle nuove istituzioni scolastiche nonché relative ai crediti e debiti aperti vengono impartite dall'Intendenza scolastica nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53.
 
2. La propria deliberazione del 29.7.1996, n. 3534, nonché gli articoli dal 2 al 7 della deliberazione del 3.4.2000, n. 1120, sono revocati.
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