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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4322 del 13.11.2000
Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 "Nuovo ordinamento del commercio"

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di determinare i settori merceologici: alimentare non alimentare come segue;
settore merceologico alimentare: comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere freschi, congelati, surgelati o comunque conservati, cotti ovvero preparati per l'asporto. Sono compresi anche i prodotti per l'alimentazione di animali domestici;
settore merceologico non alimentare: comprende tutti i prodotti non alimentari per la persona, per la casa e comunque di qualsiasi genere. Sono compresi anche gli ammali vivi da cortile e da casa.
 
Con successiva deliberazione della Giunta provinciale saranno determinate le tabelle speciali riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, alle strutture ricettive, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie, alle sale cinematografiche, ai teatri, alle piscine, alle giardinerie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi;
Le autorizzazioni all'apertura, trasferimento ed ampliamento di un esercizio di commercio al dettaglio, rilasciate ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il settore non alimentare, con esclusione dell'abbigliamento, continuano a non consentire la vendita dei precitati articoli. Le domande per l'estensione dell'autorizzazione agli articoli di abbigliamento, possono essere presentate solamente dopo il termine previsto per l'approvazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale.
 
Disposizioni generali:
1. In casi dubbi sul contenuto dei settori merceologici e delle tabelle speciali, si pronuncia l'assessore provinciale competente in materia.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni di carattere igienico sanitario, di pubblica sicurezza e quelle previste da leggi speciali.
 
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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