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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 2214 del 19.06.2000
ncarichi direttivi nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Provincia di Bolzano

....omissis....

Gli incarichi direttivi nelle scuole elementari, di istruzione secondaria ed artistica sono disciplinati dalla seguenti disposizioni.
 
Le deliberazioni della Giunta Provinciale del 28-04-1997, n. 1768, del 20-04-1998, n. 1588, del 27-07-1998, n. 3326, sono revocate.
 

Art. 1

Incarichi direttivi

1.  I posti direttivi vacanti o disponibili nelle scuole elementari, di istruzione secondaria ed artistica sono assegnati mediante incarichi direttivi.

2.  Gli incarichi direttivi sono conferiti, a domanda, dall'Intendente scolastico competente per la durata di un anno scolastico.

 

Art. 2

Conferimento degli incarichi direttivi

1.  Gli incarichi direttivi sono conferiti nel seguente ordine:

a)  tramite il conferimento ad un insegnante che, avendo ricoperto nel precedente anno scolastico un incarico direttivo, ne ha richiesto la riconferma nella stessa scuola. Tale insegnante deve essere incluso nella graduatoria di cui all'art. 4;

b)  tramite conferimento della reggenza ad un capo d'istituto con contratto a tempo indeterminato. Ai fini della scelta dell'istituto della reggenza, sono da considerare la dimensione della scuola, la distanza tra le rispettive sedi e la durata della vacanza;

c)  tramite incarico a un docente iscritto nella graduatoria provinciale per gli incarichi direttivi. Nel caso di Istituti comprensivi di scuole elementari e secondarie si utilizzeranno le graduatorie dei due gradi di scuola con riguardo ai punteggi degli aspiranti.

2.  Al docente di cui al comma 1, lettera c), possono essere conferiti anche due incarichi direttivi.

 

Art. 3

Informazione delle organizzazioni sindacali

L'Intendente scolastico competente, prima della formazione delle graduatorie, informa le organizzazioni sindacali in merito agli organici del personale direttivo e delle sedi vacanti, nonché dei criteri di formazione delle graduatorie stesse.

 

Art. 4

Graduatoria provinciale per incarichi direttivi

1.  Per l'iscrizione nelle graduatorie i candidati devono possedere i requisiti previsti per l'accesso ai posti direttivi delle scuole elementari o secondarie o artistiche.

2.  Per ciascun tipo di scuola sono compilate quattro distinte graduatorie provinciali, nelle quali sono rispettivamente inclusi:

a)  i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei relativi concorsi a posti di preside o direttore didattico e che siano in possesso del requisito della conoscenza della seconda lingua, accertata a norma del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

b)  i docenti con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside o di direttore didattico e che siano in possesso del requisito della conoscenza della seconda lingua, accertata a norma del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

sono inseriti nelle graduatorie provinciali per gli incarichi direttivi i docenti di seconda lingua italiana e tedesca nelle scuole secondarie della Provincia di Bolzano per le corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;

c)  i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei relativi concorsi a preside o direttore didattico e che non siano in possesso del requisito della conoscenza della seconda lingua, accertata a norma del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

d)  i docenti con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside o direttore didattico e che non siano in possesso del requisito della conoscenza della seconda lingua, accertata a norma del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

 

Art. 5

Valutazione complessiva dei presidi e dei direttori incaricati

Gli aspiranti, che abbiano già ricoperto un incarico direttivo possono essere inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 4 solamente se hanno raggiunto per il loro ultimo incarico direttivo almeno una valutazione complessiva di valente.

 

Art. 6

Formazione delle graduatorie provinciali

1.  Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie provinciali con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella tabella annessa, che fa parte integrante della presente deliberazione.

2.  Gli aspiranti a cui è stato conferito nell'anno scolastico precedente un incarico direttivo hanno diritto alla riconferma nella stessa scuola, indipendentemente dalla loro posizione nelle graduatorie provinciali, qualora essa sia vacante o disponibile. Del diritto alla riconferma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è presa nota nella graduatoria.

3.  Le graduatorie provinciali, approvate dall'Intendente scolastico competente, sono pubblicate all'albo della rispettiva Intendenza.

4.  Le graduatorie provinciali hanno validità annuale.

 

Art. 7

Assegnazione dell'incarico direttivo all'interno della scuola

1.  In caso di esaurimento delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2 l'Intendente scolastico competente conferisce incarichi direttivi nel rispetto del seguente ordine di priorità a uno dei seguenti docenti:

a) un docente già titolare di un incarico direttivo nella stessa scuola o che abbia già ricoperto la carica di collaboratore vicario del preside in caso di reggenza;

b) il collaboratore vicario del preside;

c) un collaboratore del preside;

d) un docente tenuto conto dell'anzianità di servizio.

2.  All'interno di ogni gruppo di docenti di cui alle lettere a), c) e d) hanno la precedenza coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo.

 

Art. 8

Disciplina nel caso di assenza o di impedimento del titolare

1.  Nel caso di assenza o di impedimento del titolare per un periodo superiore a due mesi e inferiore ad un anno la funzione direttiva può essere attribuita per reggenza ovvero l'Intendente scolastico competente conferisce incarichi direttivi nel rispetto del seguente ordine di priorità a uno dei seguenti docenti:

a)  un docente già titolare di un incarico direttivo nella stessa scuola o che abbia già ricoperto la carica di collaboratore vicario del preside in caso di reggenza;

b)  il collaboratore vicario del preside;

c) un collaboratore del preside;

d) un altro docente tenendo conto dell'anzianità di servizio.

2. All'interno di ogni gruppo di docenti di cui alle lettere a), c) e d) hanno la precedenza coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo.

3. Nel caso di assenza o di impedimento del titolare fino a due mesi le funzioni direttive sono esercitate dal collaboratore vicario del preside.

 

Art. 9

Esonero dall'insegnamento

I docenti, ai quali viene conferito un incarico direttivo sono esonerati dal servizio di insegnamento.

 

Art. 10

Reclami e ricorsi

1.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provinciali l'interessato può rivolgere motivato reclamo all'Intendente scolastico competente, il quale procederà alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.

2.  Avverso gli atti emanati dall'Intendente scolastico competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Intendenza o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

3.  Il ricorso deve essere notificato ad eventuali controinteressati, i quali hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla notificazione.

 

Allegato

Tabella di valutazione dei titoli

 

A)     Titoli valutabili per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e c)

 

1)      Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di preside o di direttore didattico nelle scuole del medesimo tipo di quello al cui incarico direttivo si aspira, è attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per i titoli) conseguita nel concorso rapportata a 100.

2)      All'aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi viene attribuito il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.

3)      Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a posti di preside cui l'interessato ha partecipato.

 

B)     Titoli valutabili per gli aspiranti in tutte le graduatorie provinciali

 
1. Titoli di servizio
 

1)      Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell'anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie provinciali e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2)      Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di professore, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.

3) Ove di fatto venga prestato un servizio in scuola diversa da quella di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.

4) È valutabile il servizio utile ai fini del periodo di prova:

a) per ogni anno di servizio d'insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato     punti 3

fino ad un massimo di punti 45

b) per ogni anno di servizio con incarico direttivo     punti 15

c) per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata di istituto professionale     punti 5

d) per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati Consigli di presidenza     punti 3

e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della Giunta esecutiva del Consiglio di circolo o di istituto, del Consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei cessati Consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica     punti 2

f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del Consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Consiglio di circolo o d'istituto, del Consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei Comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante     punti 1

g) per richiesta di conferma dell'incarico direttivo nella stessa scuola in cui l'interessato ricopre l'incarico nell'anno scolastico in corso     punti 10

5)      I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall'insegnamento.

6)      Tutti i punteggi sopraindicati sono cumulabili tra loro – anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera – tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l'incarico di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono rispettivamente, cumulabili tra loro se riferiti allo stesso anno scolastico.

7)      Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l'incarico di presidenza, di cui alla lettera b) con quelli di membro della Giunta esecutiva del Consiglio di Circolo o d'Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d'Istituto e del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alla lettere e) e f), se riferiti allo stesso anno scolastico.

 
2. Titoli di studio e di cultura

1)      Laurea (o diploma di accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione artistica), con cui si è conseguito l'ingresso nei ruoli o che consente l'inclusione nelle graduatorie previste dalla presente deliberazione:

 

a) voti 110 e 110 e lode     punti 5

b) con voti 110 su 110     punti 4

c) con voti da 99 a 109 su 110     punti 3

d) con voti da 90 e 98 su 110     punti 2

e) per ogni altra laurea o diploma di accademia     punti 3

2) diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o, dopo la laurea, nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti universitari, nonché per le specializzazioni o perfezionamenti conseguite ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge n. 341/90     punti 3

3) diploma di corso di magistero rilasciato dagli istituti d'arte     punti 2

4) per ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l'arte applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte applicata negli istituti di istruzione artistica     punti 3

5) inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di insegnante elementare o a cattedre in scuole o istituti d'istruzione di primo o secondo grado o artistica     punti 2

 
per i concorsi relativi a gradi di scuola diversi rispetto a quello per il quale si chiede l'iscrizione in graduatoria     punti 1
 

6) inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto     punti 2

 
per i concorsi relativi a gradi di scuola diversi rispetto a quello per cui si chiede l'iscrizione in graduatoria     punti 1
 

7) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico o di preside di scuole elementari, secondarie o artistiche o di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira      punti 10

 

8) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico

punti 10
 

9) idoneità in concorso universitario o libera docenza     punti 5

 

l0)  incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti nelle università conferita per contratto di diritto privato

per ogni anno     punti 1

 
C) Detrazioni
 

1. Per ogni sanzione disciplinare riportata nell'ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione      punti 6

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