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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4656 del 17.12.2001
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi a musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati

Allegato

Criteri per il sostegno di musei e raccolte ai sensi della legge provinciale del 23 agosto  1988, n.38 e successive modifiche

 

Articolo 1

Principi fondamentali

1. La concessione di contributi a favore di musei e raccolte, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge provinciale del 23 agosto 1988, n.38, si basa sui seguenti principi:

a)     affinché possa essere raccolto, mantenuto o esposto materiale di interesse storico, storico-culturale, artistico o naturalistico;

b)     affinché possano essere eseguiti degli studi relativi a materiale specifico e che possano essere eseguite anche esposizioni particolari ad essi collegati;

c)     affinché si mantenga vivo l'interesse pubblico delle raccolte e degli studi.

 
2. Perché possano essere concessi contributi ai sensi dei presenti criteri, é previsto la richiesta di un parere da parte della Consulta dei musei.
 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

1. Per quanto riguarda la gestione di musei e raccolte o per l'esecuzione di attività vi sono le seguenti tipologie di contributo:

a)     contributi ordinari;

b)     contributi straordinari;

c)     contributi integrativi.

 
2. Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi di norma per la gestione dei musei o delle raccolte, nonché per la realizzazione del programma annuale di attività.
 
3. Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività, come previsto dal precedente comma 2. Di norma si tratta di progetti, che vengono elaborati dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.
 
4. Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento, o i finanziamenti da parte di altri enti pubblici o privati non sono sufficienti ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta per sostenere gli annuali programmi di attività o i progetti già presentati, oppure per fronteggiare gravi fatti imprevisti o imprevedibili.
Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa.
 
5. La consulta dei musei è principalmente libera di riconoscere solo parzialmente i costi presentati motivando in modo corrispondente.
 
6. Per quanto riguarda la concessione di contributi a musei e raccolte viene rispettato il seguente ordine di priorità alphanumerico.

a)     musei e raccolte di interesse internazionale;

b)     musei e raccolte di interesse provinciale;

c)     musei e raccolte di interesse distrettuale;

d)     musei e raccolte di interesse comunale.

 
7. L'ammontare del contributo si basa su:

a)     la grandezza del museo o della raccolta;

b)     il numero di visitatori;

c)     l'importanza pubblica dell'attività o dell'investimento che il museo prevede di attuare nell' anno in cui inoltra la domanda di contributo.

 

Articolo 3

Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi a musei e raccolte, gestite da enti pubblici, associazioni o singole persone, se rispettano i seguenti presupposti:

a)     non hanno scopo di lucro;

b)     presentano un adeguata struttura organizzativa in Provincia di Bolzano;

c)     i loro compiti e le loro finalità in base al proprio statuto corrispondono alle finalità indicate nella legge provinciale del 23 agosto 1988, n.38;

d)     sono aperti al pubblico;

e)     rispettano orari di apertura regolari.

 
2. La Consulta dei musei verifica la sussistenza dell'interesse pubblico, ai sensi del precedente comma 1, e suddivide i musei in base alla loro importanza nelle seguenti categorie:

a)     musei e raccolte di interesse internazionale;

b)     musei di interesse provinciale;

c)     musei di interesse distrettuale;

d)     musei di interesse comunale.

 
3. Sono considerati musei e raccolte aperte al pubblico, i musei e le raccolte, che abbiano orari di apertura regolari, pari ad almeno 10 ore effettive settimanali. Al fine del computo dell'orario di apertura non valgono eventuali visite guidate, effettuate al di fuori del medesimo orario.
 

Articolo 4

Spese ammesse

1. Per la concessione di contributi, ai sensi del articolo 2, vengono riconosciute le seguenti voci di spesa:
a) Spese correnti di gestione e cioè:

locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di conduzione, telefono, materiale di cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, acquisto di materiale didattico e di studio, altro materiale di carattere culturale, didattico, pedagogico  e museale necessario per la realizzazione dei programmi annuali di attività;

b) Spese per personale:

personale dipendente e lavoratori autonomi, comprese spese previdenziali e le imposte;

spese per viaggi, vitto e alloggio dei responsabili;

formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori che rendono prestazioni a titolo di volontariato;

c) Spese per attività:

organizzazione e realizzazione di attività, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento di esposizioni, relazioni e convegni o altre manifestazioni;

d) stampati attinenti alla propria attività;
e) Spese di inventario e di catalogazione.
 
2. Il rimborso spesa per vitto e viaggio sarà finanziato sino alla tariffa massima vigente per l'amministrazione provinciale.
 

Articolo 5

Contributi per investimenti

1. Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti, possono essere concessi contributi per:

a)     l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture in cui vi si trovano musei o raccolte;

b)     l'acquisto di arredi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per il funzionamento degli spazi e per lo svolgimento delle attività museali (archivi, depositi, officine e uffici);

c)     l'acquisto attrezzature tecniche e di impianti di sicurezza e d'allarme;

d)     in casi straordinari e motivati, l'acquisto di oggetti da collezione;

e)     il restauro di oggetti esposti, che non vengono sostenuti economicamente dalla ripartizione beni culturali.

 
2. Nel caso in cui si tratti di lavori di costruzione o risanamento, i costi preventivati devono essere documentati con una relazione tecnica firmata da un esperto. Le relative spese di progettazione ed il software corrispondente possono essere sostenute economicamente  sia come investimento sia come attività ordinaria.
 
3. Nell'allestimento delle infrastrutture viene sostenuto economicamente un arredamento ed allestimento che garantisca una adeguata funzionalità di base delle stesse.
 
4. Il richiedente, proprietario o gestore deve garantire che la struttura spostenuta economicamente venga messa a disposizione per un determinato lasso di tempo esclusivamente o principalmente per attività museali. Ciò avviene tra l'altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n.41 e successive modifiche.
 

Articolo 6

Destinazione del contributo

1. Il richiedente può utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per la gestione del museo o delle raccolte o per l'esecuzione delle iniziative, attività ed investimenti, per i quali il contributo è stato richiesto ed concesso.
 
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo a spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente il nuovo impiego.
 
3. Per i contributi ordinari la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
 
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.
 

Articolo 7

Presentazione delle domande e

ammontare del contributo

1. I richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono inoltrare una domanda per la concessione di un sostegno economico.
 
2. Le relative domande, sottoscritte dal richiedente, sono da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro altra data determinata mediante decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio cultura per il gruppo linguistico tedesco o ladino. Se una domanda viene inoltrata mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale al quale la domanda è stata inoltrata.
 
3. Per i contributi straordinari, di cui all'articolo 2, comma 3, e per i contributi integrativi, di cui all'articolo 2, comma 4, la domanda può essere inoltrata nel corso dell'anno. La stessa deve però essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le spese corrispondenti.
 
4. Le domande di contributo riguardante gli investimenti ai sensi dell'articolo 5, che a causa di mancanza di mezzi non vengono totalmente o parzialmente considerate nell'anno solare di riferimento, possono essere considerate negli anni successivi, senza che il richiedente debba inoltrare una nuova domanda.
 
5. Se i mezzi a disposizione nel bilancio provinciale non sono sufficienti ad agevolare in maniera adeguata tutte le richieste inoltrate, viene data priorità a quei progetti che sono in fase avanzata di realizzazione o che hanno già ricevuto una agevolazione iniziale.
 
6. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
 
7. Alla domanda va inoltre allegata seguente documentazione:

a)     il rendiconto riguardante le attività svolte l'anno precedente;

b)     l'annuale programma di attività o degli investimenti per l'anno in corso;

c)     il preventivo di spesa ed un piano di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e delle entrate;

d)     il parere dell'ufficio beni artistici, nel caso di ampliamento o arredamento di locali espositivi sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica.

e)     un elenco dei visitatori nell'anno precedente.

 
8. Se si tratta della prima domanda, devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

a)     l'inventario completo

b)     lo statuto, se trattasi di persona giuridica.

 
9. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 
10. Possono essere concessi contributi per le agevolazioni di cui all'articolo 4, e per investimenti di cui all'articolo 5, fino all'80% della spesa ammessa.
 
11. In casi straordinari appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda.
 
12. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, evidenziano in maniera adeguata che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati sostenuti economicamente dalla Giunta Provinciale di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione cultura tedesca.
 

Articolo 8

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% dell'importo complessivo dei contributi concessi al beneficiario nell'anno precedente.

Tale anticipazione viene di norma assegnata se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 25.000,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione ed amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o incaricato con contratto d'opera oppure per far fronte ad altre spese obbligatorie. Queste anticipazioni possono essere concesse solamente se i contributi concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 60%.

Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

 

b) un'anticipazione fino all'80% dell'ammontare del contributo concesso per l'anno corrente.

Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi.

Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo.

 

2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80% del contributo concesso per l'anno corrente.

 

Articolo 9

Rendicontazione dell'anticipazione

1. I richiedenti, che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 8, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione, le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In presenza di documentati motivi, su istanza del richiedente, può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno. Tale proroga viene concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali

 

2. Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata l'anticipazione di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a).

 

3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, iniziative, progetti ed investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

 

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata della relativa documentazione di spesa.

 

2. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente deve essere corrispondente al totale delle spese ammesse.

 

3. Il richiedente può inoltre giustificare la parte di spesa ammessa, che eccede la misura del contributo assegnato, quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche.

 

4. Ai soli fini della rendicontazione per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci e dagli aderenti all'ente beneficiario, ai sensi del precedente comma 3, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 15,00 Euro per un ammontare complessivo non superiore al 10% della spesa ammessa a contributo e fino all'importo massimo di 10.000,00 Euro. Tale importo può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.

 

5. Le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali delle organizzazioni, associazioni o di comitati non vengono ammesse a contributo.

 

6. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

 

Articolo 11

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a)     un elenco dei documenti di spesa;

b)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa. Il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per  l'esecuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti e degli investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso.

c)     in caso di investimenti: l'estratto dell'inventario del richiedente da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi;

d)     dichiarazione a cura del beneficiario attestante:

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative con indicazione dei relativi contributi ottenuti;

lo svolgimento dell'intero programma annuale di attività o dell'intero programma di investimenti ammessi a contributo;

e)     i prospetti relativi all'attività di volontariato, di cui all'articolo 10 commi 4 e 5, con indicazione dell'identità degli operatori volontari, nonché il numero di giorni e di ore ed il luogo in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

 
2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure i costi ammessi non sono stati totalmente sostenuti, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 12

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a)     essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b)     essere intestati al beneficiario;

c)     essere quietanzati;

d)     essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo.

 
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le obbligazioni devono essere state assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.
 
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti a quello di assegnazione del contributo, purché di data successiva a quella di presentazione presso il competente ufficio provinciale della prima domanda di contributo relativa allo stesso investimento. Per quanto riguarda gli investimenti possono essere presentati documenti di spesa per obbligazioni assunte anche successivamente all'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi programmati ed ammessi a contributo.
 

Articolo 13

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
 
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'incarico corrispondente viene dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Il controllo a campione verte:

a)     sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dal richiedente;

b)     sulla effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)     sull'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, non esaminata dall'ufficio competente, se per la liquidazione dei contributi il beneficiario si è limitato a presentare la documentazione di spesa necessaria a coprire l'ammontare del contributo concesso;

d)     sulla regolare registrazione delle documentazioni di spesa nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento, relativi al contributo;

e)     sulle prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.

 
6.Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 

Articolo 14

Entrata in vigore  dei criteri e delle modalità

1. I presenti criteri e le relative modalità entrano in vigore con il 1 gennaio 2002.
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