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In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Attivazione dell'Osservatorio lavori pubblici e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici

....omissis....

a voti unanimi legalmente espressi
 

1.     l'attivazione dell'"Osservatorio dei lavori pubblici della Provincia autonoma di Bolzano” e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici presso l'Astat a partire dal 01.01.2003;

 

2.     il Sistema informativo viene coordinato dall'Osservatorio lavori pubblici provinciale, istituito con deliberazione n. 4984 del 29.12.2000 presso l'Istituto provinciale di statistica;

 

3.     tutte le stazioni appaltanti che realizzano opere pubbliche di interesse provinciale sono tenute alla fornitura delle informazioni via internet secondo i tempi e le modalità previsti dall'Osservatorio lavori pubblici provinciale;

 

4.     le stazioni appaltanti che realizzano opere di interesse provinciale devono predisporre il programma annuale di tutti i lavori previsti, con previsione finanziaria minima triennale, sulla base dello schema predisposto dall'Osservatorio lavori pubblici provinciale con particolare riferimento alle seguente variabili:

descrizione dell'opera da eseguire,

classificazione dell'opera (CPV),

località di esecuzione dell'opera,

eventuale aggregazione dell'opera in un macrolavoro,

articolazione delle spese previste nell'arco temporale di esecuzione dei lavori;

 

5.  per le opere pubbliche di interesse provinciale uguali o superiori ai 500.000 euro sono da fornire, da parte delle singole stazioni appaltanti, le informazioni previste dal tracciato predisposto dall'Osservatorio lavori pubblici provinciale. Ove necessario, l'Osservatorio lavori pubblici provinciale, sentite le amministrazioni committenti rappresentate all'interno del Forum provinciale dei lavori pubblici, di cui all'art. 75 della L.P. 6/98, potrà apportare eventuali modifiche alle modalità e tempi di inoltro delle informazioni;

 

6.     la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte delle stazioni appaltanti per l'esecuzione delle opere dovrà avvenire tenendo conto i seguenti criteri:

per tutti i lavori previsti dal programma annuale dovrà anche essere fornita, a rendiconto, la somma effettivamente sostenuta;

per tutte le opere superiori ai 500.000 euro dovrà essere predisposto il quadro riepilogativo delle somme effettivamente sostenute distinte nelle categorie di lavori, forniture e servizi;

all'interno delle opere di ammontare superiore ai 500.000 euro deve essere prevista la distinta dei singoli appalti superiori ai 150.000 euro.

 

7.     per le opere pubbliche di interesse provinciale inferiori ai 500.000 euro sono da fornire, da parte delle singole stazioni appaltanti, solamente le informazioni previste per il programma annuale delle opere da realizzare;

 

8.     il Sistema informativo provvede ad accogliere e a rendere disponibili in internet i bandi di gara relativi agli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi delle stazioni appaltanti locali. La pubblicazione dei bandi è obbligatoria se esplicitamente prevista dalle norme provinciali vigenti, facoltativa nei rimanenti casi. Nella pubblicazione dei bandi in internet dovranno essere rispettati i tempi esplicitamente previsti dalla normativa provinciale;

 

9.     il Sistema informativo provvede alla messa a disposizione, in forma organica, delle principali informazioni riguardanti gli appalti e i lavori pubblici con possibilità di consultazione da parte degli utenti esterni;

 

10.     la fornitura dei dati è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti che programmano, bandiscono e realizzano opere pubbliche di interesse provinciale secondo i termini previsti dall'Osservatorio provinciale, di norma non inferiori ai 30 giorni rispetto alla data di riferimento. In caso di inadempienza o di non rispetto dei termini previsti per l'inoltro delle informazioni vengono applicate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa provinciale;

 

11.l'Osservatorio lavori pubblici provinciale provvede alla raccolta, alla gestione e fornitura all'esterno dei dati relativi agli appalti pubblici ed alle concessioni di lavori pubblici di interesse locale. L'osservatorio lavori pubblici provinciale funge da istituzione referente unica nei confronti delle istituzioni centrali per la fornitura di dati di natura informativa, in particolare nei confronti dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Le richieste particolari, di natura ispettiva, sono invece indirizzate, dall'istituzione preposta direttamente alla stazione appaltante;

 

12.     viene abrogata la delibera n. 5576 del 13.12.1999;

 

13.     la presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

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