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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Trattamento dei dati personali sanitari - Cessazione della materia del contendere

Ordinanza (23 ottobre) 27 ottobre 2006, n. 345; Pres. Bile – Red. Tesauro
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 gennaio 2003 e depositato il successivo 4 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 12 (recte: 8 e 9) nonché 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-AltoAdige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 recante <>) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione;
che il ricorrente censura la predetta disposizione nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), stabilisce che «gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso», in quanto inciderebbe in una materia – la “tutela della persona” – non compresa fra quelle assegnate dalle norme statutarie alla competenza provinciale;
che, inoltre, secondo la difesa erariale, la norma impugnata, investendo la materia di competenza concorrente “igiene e sanità”, contrasterebbe anche con i principi fondamentali della materia stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), in specie all'art. 23, comma 4, e determinerebbe un'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “ordinamento civile”, di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” nonché in tema di “ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”;
che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato;
che, con memoria depositata il 28 agosto 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata ad opera del comma 3 dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005).
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario), in riferimento agli artt. 11 e 12 (recte: 8 e 9) nonché 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 recante <>) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrato in vigore l'art. 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005), che ha espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 7 del 2001, come sostituito dall'impugnato art. 34 della legge provinciale n. 14 del 2002;
che, proprio in considerazione dell'intervenuta abrogazione della norma censurata, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ma non è stato depositato l'atto di accettazione della rinuncia;
che, tuttavia, la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che, nella specie, la norma impugnata è stata abrogata e non risulta che abbia avuto medio tempore applicazione, essendo quest'ultima espressamente subordinata all'adozione di appositi regolamenti provinciali, mai emanati;
che, pertanto, il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche tenuto conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;
che, quindi, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario) sollevate, in riferimento agli artt. 4, 5, 8 e 9 del d.P.R 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.