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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996
Mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi posti in riguardo all´istituzione delle agenzie provinciali per la protezione dell´ambiente

Ordinanza (8 luglio) 16 luglio 1996, n. 254; Pres. Ferri – Red. Guizzi
 
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto, con due ricorsi di analogo contenuto, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, delle seguenti leggi in materia ambientale della provincia autonoma di Trento: 6 settembre 1971, n. 12; 25 luglio 1973, n. 16; 25 luglio 1973, n. 17; 26 luglio 1973, n. 18; 29 novembre 1973, n. 59; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 ottobre 1977, n. 30; 28 agosto 1978, n. 32; 18 novembre 1978, n. 47; 9 dicembre 1978, n. 56; 20 dicembre 1982, n. 29; 31 ottobre 1983, n. 37; 24 giugno 1985, n. 7; 27 febbraio 1986, n. 4; 28 aprile 1986, n. 12; 23 giugno 1986, n. l4; 18 maggio 1987, n. 8; 3 settembre 1987, n. 23; 29 agosto 1988, n. 28; 27 novembre 1990, n. 32; 18 marzo 1991, n. 6; 8 aprile 1991, n. 7; 6 agosto 1991, n. 16; 16 marzo 1992, n. 13; 1° aprile 1993, n. 10; 27 agosto 1993, n. 21; 30 agosto 1993, n. 22; e delle seguenti leggi della provincia autonoma di Bolzano: 25 luglio 1970, n. 16; 28 giugno 1972, n. 13; 4 giugno 1973, n. 12; 13 agosto 1973, n. 27; 6 settembre 1973, n. 61; 6 settembre 1973, n. 63; 12 agosto 1977, n. 33; 20 novembre 1978, n. 66; 20 giugno 1980, n. 22; 2 gennaio 1981, n. 1; 12 marzo 1981, n. 7; 20 gennaio 1984, n. 2; 29 luglio 1986, n. 21; 8 maggio 1990, n. 10; 19 giugno 1991, n. 18; 13 gennaio 1992, n. 1; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 29 luglio 1992, n. 30; 19, febbraio 1993, n. 4; 2 luglio 1993, n. 13;
che il Presidente del Consiglio dei ministri censura, nei due ricorsi, il mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi posti dal decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, con particolare riguardo all'istituzione delle agenzie provinciali secondo lo schema organizzativo e funzionale risultante dall'art. 3 e dalle altre connesse disposizioni della legge n. 61 del 1994, di conversione del decreto- legge n. 496 del 1993 ora menzionato;
che si sono costituite in giudizio le province autonome di Trento e Bolzano eccependo l'inammissibilità del ricorso, che nel merito sarebbe comunque infondato;
che successivamente alla presentazione dei ricorsi, la provincia di Trento ha approvato la legge 11 settembre 1995, n. I 1 (Istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);
che la provincia autonoma di Bolzano, a sua volta, ha approvato la legge 19 dicembre 1995, n. 26 (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente);
che l'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ha presentato atto di rinuncia ai due ricorsi, rilevando che le province autonome hanno adottato le leggi di adeguamento in materia ambientale ed é dunque venuto meno l'interesse a ottenere una pronuncia della Corte;
che i difensori della due province autonome hanno dichiarato di accettare detta rinuncia, sulla base di quanto deliberato, rispettivamente, dalla giunta provinciale di Bolzano il 15 aprile 1996, e dalla giunta provinciale di Trento il 7 maggio 1996.
Considerato che i due giudizi devono essere riuniti per identità di materia, e che deve dichiararsi per entrambi l'estinzione del processo per rinuncia;
Visto l'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara estinto il processo per rinuncia.
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