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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
Ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari

Sentenza (8 giugno) 10 giugno 1988, n. 630; Pres. Saja - Red. Greco
 
Ritenuto in fatto: 1. Con circolare n. 89 in data 5 aprile 1978, il Ministro della pubblica istruzione impartiva disposizioni, per l'anno scolastico 1978-79, relativamente all'applicazione dell'art. 1 l. 8 agosto 1977 n. 595 (concernente la determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo), assegnando, tra l'altro, nove nuovi posti di direttore didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
Con successivo d.m. del 26 giugno 1978, venivano ristrutturati, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, i circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano ed, in particolare, venivano istituiti nove nuovi circoli (Bolzano IV, Brunico III, Chiusa II, Laces, Laives, Lana II, Merano III, Siusi e Vipiteno II), sulla base di un piano predisposto dal competente intendente scolastico, in conformità alle disposizioni di cui alla citata circolare.
La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso in data 28 agosto 1978, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tale decreto, considerato invasivo della propria competenza ad emanare provvedimenti di ristrutturazione e di istituzione di nuovi circoli didattici per le scuole elementari in lingua tedesca di quella Provincia.
Osserva, in proposito, la ricorrente che, ai sensi degli artt. 9 n. 2, 16 e 19 st. spec. Regione T.-A.A. nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, alla Provincia autonoma di Bolzano sono attribuite potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria.
L'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116, con cui sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione T.-A.A. in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano, ha precisato che « resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo o docente — di ruolo e non di ruolo, delle scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della Provincia di Bolzano ».
Il d. del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 1978 attiene, ad avviso della ricorrente, alla organizzazione delle strutture scolastiche, e non allo stato giuridico ed economico del personale insegnante e, pertanto, non era di competenza statale.
Né può osservarsi, in contrario, che il provvedimento de quo sostanzialmente inciderebbe sugli organici del personale insegnante direttivo, creando nove nuovi posti di direttore didattico. In effetti, tali posti erano già stati assegnati alla Provincia di Bolzano con la citata circ. min. n. 89 del 1978. Del resto, l'art. 11 t.u. leggi sull'istruzione elementare (r.d. o febbraio 1928 n. 577) dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi (nella Provincia di Bolzano: Sovraintendenza e Intendenza scolastiche ex art. 19 st. sp.) « è diviso, con decreto ministeriale ... limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici ».
La l. 8 agosto 1977 n. 595, all'art. 1 comma 1 — si rileva — ha stabilito un aumento del numero dei posti di direttore didattico nell'organico nazionale, da compiersi, a norma del comma 2, nell'arco di tre anni. Il comma 3 stesso art. 1 regola il relativo procedimento, prevedendo che il Ministero della pubblica istruzione effettui l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti e provveda alla ripartizione dei nuovi posti di direttore didattico, e ciò per l'intero territorio nazionale, senza eccezioni per la Provincia di Bolzano.
In sede di applicazione per l'anno 1977-78 delle predette disposizioni al territorio di quella Provincia, il Ministro, in ossequio alla speciale autonomia di cui la stessa gode, aveva operato in conformità alle richieste formulate dall'Intendente per le scuole in lingua tedesca, emanando, secondo il piano dallo stesso predisposto, il d.m. 7 novembre 1977, contenente l'istituzione del circolo di Appiano.
Lo stesso procedimento è stato seguito per l'anno 1978-79, con l'emanazione del d.m. 26 giugno 1978, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, diversamente dal formalmente identico decreto relativo all'anno precedente.
L'infondatezza della contestazione risulta, secondo la difesa dell'autorità intervenuta nel giudizio, dalla considerazione che la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale direttivo delle scuole elementari, affermata dall'art. 1 comma ult. d.P.R. n. 116 del 1973, viene ribadita, anche per quanto riguarda le variazioni degli organici, dall'art. 4 comma ult. dello stesso testo.
Né può sostenersi che la strutturazione territoriale dei circoli didattici — come anche la determinazione del numero degli stessi — riguardi genericamente l'organizzazione dell'istruzione elementare, e non investa lo stato giuridico e gli organici del personale direttivo delle scuole elementari.
L'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973, nell'attribuire alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza relativa all'istituzione di nuove scuole elementari nel proprio territorio, stabilisce che essa provveda d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Pertanto, pur ritenendosi l'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973 applicabile all'analoga ipotesi della istituzione di nuovi circoli didattici, la normativa dettata dalla l. n. 595 del 1977 non risulta incompatibile con la ricordata disciplina: la strutturazione dei circoli didattici, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, deve essere deliberata d'intesa tra le autorità dello Stato e quelle della Provincia stessa.
Nel caso di specie, l'intesa si è realizzata attraverso la duplice fase della proposta (da parte della Provincia di Bolzano) e della deliberazione conforme del Ministre della pubblica istruzione.
Sotto tale profilo, l'impugnazione proposta avverso il d. 26 giugno 1978, sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato, ha natura meramente formale, in quanto il decreto de quo si è limitato ad approvare il piano di ristrutturazione predisposto dall'Intendente scolastico che, con lettera del 19 maggio 1978, lo aveva trasmesso « per l'approvazione definitiva da parte di codesto Ministero », richiedendo, quindi, un provvedimento identico a quelle successivamente impugnato.
È pur vero che nei giudizi per conflitto di attribuzione la Corte costituzionale non ritiene che possa darsi rilevanza assoluta all'acquiescenza. Ma, si rileva, è evidente che la Provincia di Bolzano, proponendo il ricorso, ha radicalmente mutato il comportamento tenuto non solo l'anno precedente, ma anche nel corso del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'atto impugnato.
3. Con ricorso in data 1° giugno 1979, la Provincia autonome di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, adducendo identiche argomentazioni, anche in relazione al d. Ministro della pubblica istruzione 17 marzo 1979, recante la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole di lingua tedesca per l'anno scolastico 1979-80.
4. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha riprodotto le conclusioni relative al precedente ricorso.
Considerato in diritto: 1. I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche.
1.1. La Provincia autonoma di Bolzano si duole che lo Stato abbia invaso la sfera della sua competenza emanando d.m. in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
A parere della ricorrente, risulterebbero violati:
a) gli artt. 9 n. 2, 16 e 19 st. spec. Regione T.-A.A. nel testa approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che attribuiscono alla Provincia di Bolzano le potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria;
b) l'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116 (Norme di attuazione dello st. spec. T.-A.A. in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) che fa salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente —, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano;
c) l'art. 11 t.u. delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928 n. 577, il quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 st. spec. per la Provincia di Bolzano, «con decreto ministeriale, è diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici»;
d) l'art. 1 comma 3 1. 8 agosto 1977 n. 595, che stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici.
2. I ricorsi sono fondati.
Ai sensi degli artt. 9 n. 2, 16 e 19 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (st. spec. Regione T.-A.A.) alla Provincia autonoma di Bolzano sono state attribuite, in armonia con la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria.
Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del successive d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116 (recante norme di attuazione del suddetto st. spec. in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale, limitandosi soltanto ai terni dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente —, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare.
I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel territorio della Provincia ricorrente, si pongono chiaramente in violazione del testé delineato assetto ripartitorio delle competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali scuole, che è la sola riservata alla competenza statale, in forza delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli didattici già individuati nella loro consistenza numerica in applicazione della l. 8 agosto 1977 n. 595) che, secondo le medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla competenza provinciale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla i d. Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
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