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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Autorizzazione ministeriale alla costruzione di centralina idroelettrica

Sentenza 22 maggio 1987, n. 302; Pres. La Pergola – Rel. Ferrari
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso del 3 gennaio 1978 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con lo Stato in quanto il Ministro dell'industria, con decreto 33 dicembre 1976, ha autorizzato il sig. Willi Reinstadier a costruire una piccola centralina idroelettrica destinata esclusivamente all'approvvigionamento di un albergo di proprietà di questi. Assume la Provincia che la competenza amministrativa in tema di utilizzazione di acque pubbliche sarebbe ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, st. Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) ed infatti nessun rilievo era stato sollevato dallo Stato all'atto del conferimento della competenza in materia d'impianti idroelettrici ad apposito ufficio provinciale operato con l. prov aut. di Bolzano del 4 settembre 1976 n. 40. Il ricorso conclude chiedendo la declaratoria della competenza della Provincia autonoma in materia di autorizzazione alla costruzione di centrali idroelettriche non relative a grandi derivazioni, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto.

2. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sostenuto che l'utilizzazione delle acque pubbliche va distinta dall'autorizzazione alla produzione di energia elettrica, materia quest'ultima, a differenza della prima, non trasferita dal Ministro dell'industria alla Provincia autonoma, neppure in virtù delle norme d'attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, in ogni caso successive al provvedimento denunziato nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.

 
Considerato in diritto: l. La Provincia autonoma di Bolzano lamenta la lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa in materia di centrali idroelettriche - non relative a grandi derivazioni - ad essa riservata dall'art. 9, n. 9, della L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 5 (Statuto regionale) (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.) Sostiene infatti la ricorrente Provincia che il D.M. 23 dicembre 1976 del Ministro per l'industria, avrebbe invaso il suddetto ambito di attribuzioni, avendo autorizzato il signor Willi Reinstadler a costruire una piccola centralina idroelettrica. L'Avvocatura dello Stato esclude che dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione derivino poteri ulteriori rispetto alla facoltà di emanare norme legislative in tema di utilizzazione di opere pubbliche.
2. La questione è infondata.
La legge 29 maggio 1982, n. 308 ("norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"), art. 4, ha consentito la produzione di energia elettrica per piccole potenze attraverso l'uso di fonti rinnovabili, imponendo agli interessati soltanto l'onere di una comunicazione diretta, tra gli altri destinatari, anche al Ministro dell'industria. Viceversa, anteriormente, e quindi all'epoca in cui è sorto il conflitto "de quo", al Ministro da ultimo citato competeva l'autorizzazione alla produzione dell'energia elettrica.
Ma tale provvedimento non interferiva in alcun modo con le attribuzioni statutarie delle Province autonome del Trentino-Alto Adige in materia di utilizzazione di acque pubbliche, dalle quali l'attività produttiva del privato restava comunque condizionata. La costruzione di un impianto a fini produttivi, tuttavia, prima ancora di essere assoggettata a quanto stabilito dalla normativa locale, veniva a rappresentare un'eccezione al generale regime sancito dalla disciplina dell'industria elettrica fissata dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dalla successiva normativa - sulla quale questa Corte ha avuto recentemente occasione di soffermarsi con la sent. n. 182 del 1987 - secondo cui l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all'Enel ovvero a ben determinati soggetti.
Il Ministro dell'industria, attraverso l'autorizzazione in argomento, consentiva perciò una deroga a tale disciplina, individuando i limiti e le condizioni entro le quali avrebbe potuto esplicarsi l'iniziativa del singolo, senza alcun pregiudizio della potestà legislativa provinciale concernente l'ulteriore profilo idroelettrico. Alla provincia autonoma restava il compito di disciplinare l'attività dei produttori, esercitando le proprie funzioni amministrative sul diverso piano dell'utilizzazione - a molteplici fini - delle acque pubbliche, come appunto avvenne attraverso le competenze e gli organi di cui alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40 (di Bolzano).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta al Ministro dell'industria di concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica di cui al ricorso in epigrafe.
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