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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali - Decreto legge non convertito in legge - Inammissibilità della questione.

Ordinanza (19 dicembre) 29 dicembre 1983, n. 363; Pres. Elia – Rel. Paldin
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto- legge n. 247 del 28 maggio 1981 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), per asserito contrasto con gli artt. 117,118 e 119 della Costituzione;
che analoga impugnativa é stata proposta, con altro ricorso notificato il 29 giugno 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente ai commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 1 del d. l. n. 247 del 1981, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10, 16, comma primo, e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del 1972;
che in entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;
che, per altro, il d. l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse a forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7,8 n. l, 9 n. 10, 16, primo comma, e 78 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.
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