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In vigore al: 08/03/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Vigilanza e controllo su enti ed aziende di credito.

Sentenza (18 novembre) 24 novembre 1982, n. 197; Pres. Elia – Rel. Paladin
 
Ritenuto in fatto: 1 Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979, il Tribunale di Trento ha impugnato – in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ("Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), ed all'art. 116 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (recante "norme di attuazione" del detto Statuto "in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale"); e ciò, nella parte in cui tale normativa - secondo il dispositivo dell'ordinanza stessa - conferisce alla Regione "poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito".
Il giudice a quo svolge innanzitutto un diffuso esame del sistema dei controlli legislativamente prescritti nei confronti delle aziende di credito in genere nonché – in particolare -delle casse rurali ed artigiane, sia sul piano nazionale (art. 5 del r.d. l. 12 marzo 1936, n. 375; art. 2 del d. leg. 17 luglio 1947, n. 691; art. 8 del r.d. 26 agosto 1937, n. 1706), sia nell'ambito della Regione interessata (art. 5, n. 4, l. cost. n. 5 del 1948; d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592; art. 1, primo ed ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del 1977). Dal che l'ordinanza di rimessione desume che la generale riserva allo Stato della disciplina dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e, specificamente, l'attribuzione alla Banca d'Italia della vigilanza e del controllo sulle casse predette debbano trovare applicazione anche nei confronti delle casse del Trentino-Alto Adige.
Le potestà normative ed amministrative, attribuite alla Regione in materia di "ordinamento" delle aziende di credito a carattere regionale (secondo il relativo Statuto speciale), riguarderebbero la sola "organizzazione interna" di tali istituti ed entro il solo "termine delle leggi dello Stato", nel rispetto delle competenze ivi fissate. Viceversa l'art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977 - statuendo che spetta alla Regione di adottare i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito a carattere regionale, che abbiano ad oggetto: "a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione"; d) "l'approvazione delle modifiche statutarie" (senza esclusione di quelle attinenti a profili funzionali) – eccederebbe la materia stessa ed il "limite delle leggi dello Stato", in quanto conferirebbe alla Regione potestà riservate alla Banca d'Italia.
2. Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite la Regione Trentino-Alto Adige e la Cassa rurale di Darzo e Lodrone, le quali hanno negato - con identiche argomentazioni – la fondatezza della questione sollevata. Nelle rispettive memorie si sostiene, infatti, che la competenza spettante alla Regione in tema di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale non sarebbe limitata alla semplice organizzazione delle aziende stesse; ma si estenderebbe al "momento soggettivo" di quell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, la riserva della cui disciplina allo Stato (del resto confermata dall'art. 1 del d.P.R. n. 234 del 1977) avrebbe attinenza ai soli "limiti esterni e obiettivi che gli organi di controllo statale possono imporre a tutela del risparmio e del credito in generale".
La norma impugnata, prevedendo la competenza della Regione in ordine alla approvazione delle modifiche statutarie degli enti di credito (pur senza escludere quelle relative alla regolamentazione della raccolta del risparmio, nei profili attinenti alla migliore organizzazione dei singoli enti o istituti), non farebbe altro che esplicitare e puntualizzare l'originaria attribuzione contenuta nell'art. 5 n. 4 dello Statuto di autonomia. E ciò sarebbe stato in sostanza confermato dalla stessa Banca d'Italia, nella circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie aventi sede nella provincia di Trento, che in tema di modifiche statutarie chiariva come l'intervento dell'organo centrale di vigilanza avesse un carattere di semplice collaborazione".
3. É intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha osservato – in via pregiudiziale - come l'ordinanza di rinvio non evidenzi, con la dovuta precisione, se il provvedimento del quale si contesta la legittimità costituzionale abbia per oggetto "l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" (di cui alla lettera a) ovvero "l'approvazione delle modifiche statutarie" (di cui alla lettera d) del citato art. 3 del d.P.R. n. 234 del 1977): per cui verrebbe a "determinarsi non soltanto una obiettiva incertezza circa i termini della questione di legittimità ma anche e soprattutto una carenza di valutazione del profilo della rilevanza". Al che si aggiungerebbe l'indeterminatezza degli stessi parametri costituzionali richiamati, dal momento che l'ordinanza farebbe riferimento allo Statuto speciale del 1948, ormai sostituito dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Nel merito, anche l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'infondatezza della questione, con  argomentazioni analoghe a quelle svolte dalle parti costituite. Né risulterebbe –precisa l'Avvocatura - superato il limite dei principi della legislazione dello Stato, poiché lo stesso d.P.R. n. 234 del 1977 (all'art. 1, ultimo comma) raccorda espressamente la competenza "ordinamentale" del Trentino-Alto Adige con la competenza degli organi statali, "per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito nonché il relativo controllo e vigilanza".
 
Considerato in diritto: In accoglimento della prima eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, l'impugnativa proposta dal Tribunale di Trento dev'essere dichiarata inammissibile.
Effettivamente, dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione si ricava soltanto che il giudice a quo ha ritenuto "non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234, per contrasto con gli artt. 4, 5 e 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, 116 Cost., nella parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito": senza affatto chiarire quale parte di quella complessa disciplina dovesse applicarsi nel caso specifico. Ed anche la motivazione dell'ordinanza stessa, pur precisando che il problema in esame concerneva l'ordinamento d'una cassa rurale, non stabilisce in quali termini l'impugnativa fosse rilevante per la definizione del giudizio in corso.
Al contrario, quella prospettata dal Tribunale di Trento rimane un'astratta questione di legittimità costituzionale, che ha congiuntamente per oggetto una serie di poteri attribuiti alla Regione, tanto in tema di istituzione e di autorizzazione alla costituzione ed alla fusione delle casse rurali (in base all'art. 3, primo comma, lett. a) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), quanto in tema di approvazione delle relative modifiche statutarie (in base all'art. 3, primo comma, lett. d). Né l'ordinanza ha cura di indicare quali fossero le modifiche da prendere eventualmente in considerazione nella specie, limitandosi invece a sviluppare un'ampia analisi dei tipi di approvazione che potrebbero legittimamente spettare alla Regione, in contrapposizione a quelli che dovrebbero tuttora ricadere nella competenza della Banca d'Italia.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 - in riferimento agli artt. 4, 5 e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed all'art. 116 Cost. - sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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